Arconet: proposta modifica principio contabile per la conservazione del FPV per gli investimenti sotto soglia

La Commissione Arconet, nella seduta del 5 giugno scorso, ha approfondito la questione relativa alla proposta normativa che autorizzi la conservazione del
fondo pluriennale vincolato, per i comuni di piccole dimensioni, per gli investimenti di importo inferiore alla soglia prevista, dal nuovo codice dei contratti, per gli affidamenti diretti in presenza di specifiche condizioni. L’ipotesi normativa in esame prevede l’integrazione del paragrafo 5.4.9 dell’allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011 destinato ad essere sostituito a seguito del lavoro di adeguamento degli allegati del d.lgs. n. 118 del 2011 al d.lgs. n. 36 del 2023.

Di seguito la formulazione dell’ipotesi normativa:

Ipotesi normativa:
1. Al termine del paragrafo 5.4.9 dell’allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011 è inserito il seguente periodo: “Fermo restando le procedure previste dall’art. 50 del d.lgs. n. 36 del 2023 per i contratti sottosoglia, al fine di favorirne la tempestiva realizzazione, al termine dell’esercizio, le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato per il finanziamento di spese non ancora impegnate per la realizzazione di investimenti sono interamente conservate nel fondo pluriennale vincolato determinato in sede di rendiconto, a condizione che siano verificate entrambe le seguenti due condizioni:
a) sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell’intera spesa di investimento;
b) è stata completata la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica e formalmente affidata la progettazione esecutiva. Nell’esercizio successivo in assenza di aggiudicazione delle procedure di affidamento dell’opera, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell’intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.”.

 

La redazione PERK SOLUTION

ANAC: Erogazione incentivi funzioni tecniche anche in caso di affidamento diretto

L’ANAC si è espressa favorevolmente in esito ad una richiesta di parere circa la possibilità ex art. 45 del D.Lgs.
36/2023 – Codice dei contratti pubblici, di riconoscere gli incentivi per funzioni tecniche al personale dell’ente
nel caso in cui il contratto pubblico sia concluso a seguito dell’affidamento diretto.

Con l’art. 45 del Codice, al fine di superare le incertezze interpretative che hanno caratterizzato il previgente assetto normativo di settore, il legislatore ha voluto chiarire che ora l’istituto dell’incentivo alle funzioni tecniche trova applicazione per tutte le procedure di affidamento incluso quindi l’affidamento diretto. Possibilità quest’ultima che la precedente disciplina di settore di cui al D.lgs. 50/20167 aveva escluso sulla base del tenore letterale dell’art. 113 riferito all’importo dei lavori, servizi e forniture “posti a base di gara”.

Pertanto la base alla lettera della norma e la ratio della stessa, come esplicitata nella stessa Relazione illustrativa al D.lgs 36/2023, ritengono possibile riconoscere il compenso incentivante al personale dell’ente anche nel caso di affidamento diretto del contratto di appalto, sottolineando che ai sensi dell’art. 45, comma 2, del D.lgs 36/2023, l’incentivo è strettamente correlato alle funzioni tecniche svolte dai dipendenti come specificato nell’allegato I.10.

Con lo stesso parere l’Autorità evidenzia quanto previsto dall’art. 228 del Codice dei contratti pubblici in base al quale “dall’attuazione dello stesso non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”. Tale neutralità deve essere valutata con riferimento al bilancio complessivo dell’ente, che, anche a seguito dell’applicazione della norma, deve restare in equilibrio. In altre parole, anche le nuove spese per
interventi riconosciuti meritevoli dal legislatore sono possibili se e nei limiti in cui le risorse finanziarie ordinarie lo consentono e cioè se non viene alterato l’equilibrio finanziario pluriennale di parte corrente dell’ente.

 

La redazione PERK SOLUTION

Niente incentivi tecnici senza l’espletamento di una gara pubblica

L’affidamento diretto di un servizio, mediante ordinanze sindacali contingibili e urgenti ex art. 50 Tuel, a un operatore economico già parte di un precedente (e ormai privo di effetti) contratto, stipulato a seguito di gara pubblica per l’affidamento del medesimo servizio, osta al riconoscimento di incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del d.lgs. n. 50/2016, difettando il presupposto ex lege del previo svolgimento di una gara pubblica. È quanto ribadito dalla Corte dei conti, Sez. Puglia, con deliberazione n. 103/2021. La Sezione, nel riscontrare l’evoluzione della disciplina in materia e le condizioni di carattere generale che devono sussistere ai fini dell’incentivabilità di ogni singola funzione tecnica, rammenta, in linea con gli orientamenti interpretativi delle Sezioni regionali della Corte dei conti, che il riferimento all’«importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara» (art. 113, comma 2), quale parametro rispetto al quale modulare le risorse finanziarie destinate agli incentivi in menzione, rende infatti manifesta la necessità del previo espletamento di una procedura comparativa, sia pure semplificata (procedura comparativa di cui all’art. 36, comma, 2, lett. b), d.lgs. n. 50/2016) per l’affidamento del contratto di lavoro, servizio o fornitura. Ne consegue che sono escluse ai fini di accantonamento del fondo in questione importi di lavori ed altri investimenti attuati con procedure di somma urgenza o ad affidamento diretto. Tale esclusione appare proprio funzionale alla finalità della norma, che mira a spingere verso l’utilizzo sempre più esteso di procedure competitive, ordinarie e programmate. Le procedure eccezionali e non competitive non sono escluse, ma sottratte all’incentivazione. Nell’ipotesi di affidamento diretto di un servizio mediante ordinanze sindacali contingibili e urgenti (come nel caso di specie), queste ultime si pongono per il soggetto privato affidatario come fatto generatore di obblighi ai sensi della clausola residuale ex art. 1173 c.c. (che annovera tra le fonti delle obbligazioni – oltre al contratto e al fatto illecito – «ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico»), alternativo alla sequenza della gara pubblica disegnata dal d.lgs. n. 50/2016 (art. 32). In siffatta ipotesi, non appaiono dirimenti, ai fini della possibilità di riconoscere l’incentivo di che trattasi, l’identità del soggetto affidatario diretto rispetto a quello risultato aggiudicatario del precedente appalto e il connesso rinvio delle ordinanze ai patti e condizioni del contratto stipulato all’esito dell’aggiudicazione della precedente gara. Ciò per l’ovvia considerazione che il segmento pubblicistico della gara e il complesso di atti che lo articolano (dalla determinazione a contrarre fino all’aggiudicazione) non può essere surrogato dal contratto che apre la fase privatistica conseguente all’aggiudicazione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION