Negli affidamenti diretti vanno indicati i costi di manodopera

Con il parere di precontenzioso n. 396/2024, l’Anac ha chiarito che negli affidamenti diretti, dove non viene effettuata una procedura di gara, occorre indicare i costi della manodopera. Se un operatore economico non provvede ad indicare tale costo nella propria offerta, la stazione appaltante deve escluderlo dall’affidamento, altrimenti la stazione appaltante si pone in violazione della disciplina di settore.

Nel caso di specie, l’Autorità è intervenuta su un affidamento diretto della Azienda Gestione Edifici Comunali del Comune di Verona (Agec). L’assegnazione riguardava un’indagine di mercato con contestuale acquisizione di preventivi per la conclusione di un accordo quadro per l’affidamento del servizio di manutenzione delle lampade votive e servizi accessori all’interno dei cimiteri del Comune di Verona.

L’Anac evidenzia che se il previgente art. 95 co. 10 del d.lgs 50/2016 espressamente scartava l’obbligo dell’indicazione dei costi della manodopera per gli affidamenti diretti ex art. 36 co. 2 lett. a) del d.lgs 50/2016, tale onere di indicazione dei costi da parte dell’o.e. non risulta, invece, espressamente escluso, né dall’art. 108 del d.lgs 36/2023, né invero da altre previsioni del Codice. Viceversa, sia il vigente art. 108 che il previgente 95, invece, escludono espressamente l’onere di indicazione dei costi della manodopera per “forniture senza posa in opera” e per i “servizi di natura intellettuale”. Alla luce delle evidenze del dettato normativo di riferimento, non
rilevandosi le esplicite deroghe richieste dall’art. 48, co. 4 del d.lgs 36/2023, si deve necessariamente concludere nel senso di ritenere sussistente anche per gli affidamenti diretti di cui all’art. 50, co. 1 lett. b) del d.lgs 36/2023 l’obbligo di indicazione dei costi della manodopera, ex art. 108, co. 9 del d.lgs 36/2023.

Di conseguenza, la condotta della stazione appaltante non appare conforme alla disciplina di settore. Pertanto, per effetto della omessa indicazione dei costi della manodopera da parte degli operatori economici controinteressati, alla luce della espressa natura espulsiva della sanzione prevista dal legislatore, essa dovrà procedere in tal senso. Va tenuto tenuto conto del fatto che, avendo invece indicati i costi di manodopera uno degli operatori concorrenti, non sembra sussistere l’impossibilità materiale di una loro indicazione, presupposto indefettibile per l’attivazione del soccorso istruttorio a tale fattispecie.

 

La redazione PERK SOLUTION

Niente incentivi per funzioni tecniche in caso di affidamento diretto in house

Nel caso di affidamento in house, è esclusa la possibilità di riconoscere l’incentivo per funzioni tecniche, come risulta anche dal nuovo Codice Appalti.
È quanto precisato da Anac nel Parere funzione consultiva n. 36, approvato dal Consiglio del 10 luglio 2024, rispondendo a una richiesta da parte di una Regione. Il quesito riguardava la possibilità o meno di assegnare incentivi per funzioni tecniche negli affidamenti diretti a società in house.

“Dalla natura dell’affidamento in esame – scrive l’Autorità -, nonché dal tenore letterale delle disposizioni di riferimento e dalla ratio delle stesse – volte ad incentivare il personale interno alla stazione appaltante, con funzione premiale per l’espletamento di servizi propri dell’ufficio pubblico e di risparmio della spesa pubblica nei casi espressamente previsti – sembra, pertanto, esclusa la possibilità di riconoscere l’incentivo per funzioni tecniche, ivi disciplinato, nel caso di affidamento in house ex art. 7 del d.lgs 36/2023”.

“Da tali premesse emerge che, per effetto della descritta peculiarità degli affidamenti in house, non sia possibile riconoscere gli incentivi de quibus, stante il rapporto di immedesimazione organica rispetto all’ente dante causa e la conseguente assenza di terzietà della società in house.

Occorre peraltro sottolineare che ‘l’incentivo assolve alla funzione di compensare il personale dipendente dell’amministrazione che abbia in concreto effettuato la redazione degli atti incentivabili … La ratio legis è di favorire l’ottimale utilizzo delle professionalità interne ad ogni amministrazione e di assicurare un risparmio di spesa sugli oneri che l’amministrazione dovrebbe sostenere per affidare all’esterno gli incarichi’. Le forme di incentivazione per funzioni tecniche ‘costituiscono eccezioni al generale principio della onnicomprensività del trattamento economico e pertanto possono essere riconosciuti solo per le attività espressamente e tassativamente previste dalla legge, circostanza quest’ultima che non sembra ricorrere nel caso di specie”.

 

La redazione PERK SOLUTION

Anac: Accordo quadro affidabile in via diretta se l’importo è nelle soglie degli affidamenti diretti

Con comunicato del Presidente del 5 giugno, Anac ha chiarito che l’accordo quadro è affidabile anche in via diretta se l’importo rientra nelle soglie per gli affidamenti diretti.

Il quadro di riferimento è l’articolo 509 del nuovo Codice Appalti che definisce in quattro anni la durata massima dell’accordo, l’obbligo di indicare il valore totale degli affidamenti che verranno disposti nei quattro anni e il divieto di ricorrere agli accordi quadro in modo da eludere l’applicazione del codice o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.

Riguardo alle prestazioni non standardizzabili e prive di progettualità, Anac ribadisce la necessità che siano ben identificate al momento del bando. Quanto alla possibilità di affidamento diretto, l’Autorità precisa che “l’importo massimo complessivo dell’accordo quadro dovrà essere calcolato puntualmente nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 14, del decreto legislativo 36/2023 e l’eventuale possibile incremento dell’importo del contratto dovrà essere rapportato all’importo massimo stimato ai fini dell’affidamento diretto e non potrà, in ogni caso, comportare il superamento della soglia complessiva entro la quale è ammissibile il ricorso all’affidamento diretto”.

Anac considera, poi, “auspicabile che le stazioni appaltanti procedano alla consultazione di più operatori economici, assicurando che siano in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali oggetto dell’accordo quadro”.

 

La redazione PERK SOLUTION

Indagine Anac sul conflitto di interesse negli affidamenti diretti

L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha condotto un’indagine sulla gestione del conflitto di interessi negli affidamenti diretti da parte di comuni e enti locali, avvalendosi delle informazioni della Banca Dati Anac. Diverse le criticità riscontrate. In alcuni casi, la dichiarazione è stata completamente omessa oppure è stata rilasciata “postuma”, solamente al fine di riscontrare la richiesta istruttoria dell’Autorità. In altri casi, è emerso che le dichiarazioni sono state rilasciate da soggetti diversi da quelli obbligati (esempio dal segretario comunale per conto del RUP oppure, addirittura, solo dall’affidatario, in luogo del personale della stazione appaltante).

Nella maggior parte dei casi, le dichiarazioni trasmesse all’Autorità sono firmate in analogico, anziché con firma digitale, e/o risultano non protocollate. In nessun caso è stata dichiarata una situazione di potenziale conflitto di interesse, ancorché la dichiarazione fosse presente, seppure con modalità non adeguate.
Le criticità riscontrate evidenziano per l’Autorità una sostanziale inadeguatezza nella gestione del conflitto di interesse da parte degli enti locali. La gestione del conflitto di interesse, oltre ad essere disciplinato espressamente dall’art. 42 d.lgs. 50/2016, costituisce una ordinaria misura di prevenzione della corruzione, prevista dal DPR 62/2013, oltre che dai piani di prevenzione della corruzione e dai piani integrati di attività e organizzazione delle singole amministrazioni.

In conclusione, devono richiamarsi tutte le stazioni appaltanti al puntuale rispetto della normativa in tema di conflitto di interessi, intesa anche quale misura di prevenzione del rischio corruttivo, in particolare riferimento agli affidamenti diretti, caratterizzati dalla sostanziale assenza di confronto competitivo. In questo contesto, si ricorda in particolare alle stazioni appaltanti la necessità di raccogliere per ogni affidamento le dichiarazioni di insussistenza del conflitto di interesse del responsabile unico del procedimento. Queste dichiarazioni dovranno essere protocollate all’atto dell’accettazione dell’incarico e conservate dalla stazione appaltante, che dovrà provvedere a controllarne a campione la veridicità.

 

La redazione PERK SOLUTION

Aggirare la soglia dei contratti con affidamenti diretti plurimi viola il Codice degli appalti

Parcellizzare lavori di appalti di manutenzione al fine di aggirare la soglia prevista dalla norma, e quindi procedere con affidamenti periodici plurimi, viola la legge e i principi di libera concorrenza, di non discriminazione, di parità di trattamento e di rotazione degli affidamenti. Inoltre, denota da parte delle amministrazioni pubbliche che procedono in tale direzione una incapacità o non volontà di programmazione pubblica corretta dei lavori. E’ quanto ha ribadito ancora una volta l’Autorità Nazionale Anticorruzione, intervenendo sulla violazione ripetuta e sistematica del Codice degli Appalti da parte di un  Comune, negli anni dal 2019 al 2021.

Anac intima al Comune di prendere atto dei rilievi sollevati a fronte di un’approfondita istruttoria, e di mettersi in regola al più presto, fornendo trenta giorni di tempo per la risposta. Il ricorrere di possibili irregolarità da parte del Comune, con il continuo spezzettamento degli appalti e il pressoché costante utilizzo degli affidamenti diretti, era stato segnalato anche alla Procura della Repubblica e alla Corte dei Conti.

L’Autorità ha fatto poi presente all’Ente che l’affidamento dei servizi di committenza ausiliaria ad Asmel violava il Codice dei contratti. “Le attività di committenza ausiliare diverse da quelle inerenti alla gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata – scrive Anac -, devono essere affidate conformemente al Codice dei contratti, con le procedure previste in relazione alle varie soglie individuate per le diverse tipologie di affidamento, qualora non siano svolte da una centrale di committenza in collegamento con la fornitura di attività di centralizzazione delle committenze”.

 

La redazione PERK SOLUTION

Niente incentivi per funzioni tecniche in caso di proroghe tecniche o di affidamenti diretti

La Corte dei conti, Sez. Sicilia, con deliberazione n. 181/2022, in riscontro ad una richiesta di parere ribadisce l’esclusione dalla disciplina degli incentivi tecnici nel caso di proroghe tecniche o di affidamenti diretti in attesa dell’espletamento di successive procedure di affidamento che prevedano, invece, la consultazione comparativa di più operatori.

La Sezione ricorda come la vigente disciplina degli incentivi tecnici dettata dell’ art. 113 del decreto legislativo n. 50 del 2016, si connota per la previsione di un sistema compiuto di vincoli per l’erogazione degli incentivi stessi, individuandone l’ambito applicativo sia sotto il profilo soggettivo che sotto il profilo oggettivo. Dalla lettura testuale della norma appare di chiara evidenza la volontà del legislatore di attribuire gli incentivi di che trattasi esclusivamente per le funzioni e la tipologia di contratti espressamente indicati e qualsiasi diversa soluzione interpretativa verrebbe a violare i principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato in tema di interpretazione della legge: l’art. 12 disp. att. recita, infatti, che nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dell’intenzione del legislatore” (Sezione Controllo per la regione Siciliana, delib. n. 54/2019/PAR).

Presupposto indefettibile per l’applicazione dell’art. 113 del Codice dei contratti pubblici è ritenuto “in modo unanime e pacifico […] l’esternalizzazione della produzione di beni e servizi o comunque il ricorso al mercato, a mezzo di pubblica gara, come si evince dal comma 2, il quale individua nell’importo posto “a base di gara” il parametro per il calcolo della percentuale da destinare al fondo incentivi per funzioni tecniche. L’ipotesi di riconoscere l’incentivo di cui all’art. 113 del D.Lgs. n.50 del 2016, nel caso di affidamento di appalti lavori, servizi e forniture con procedure non competitive, ossia in assenza di una previa comparazione di offerte non trova riscontro nel dettato normativo, poiché in mancanza di una procedura di gara, infatti, l’art. 113, comma 2, non prevede l’accantonamento delle risorse e, conseguentemente, la relativa distribuzione ( Sez. Controllo Veneto, delib. n. 301/2019/PAR; Sez. Controllo Lombardia, delib. n. 185/2017/PAR).

 

La redazione PERK SOLUTION

ANAC, conflitto interessi: verifica scrupolosa anche in caso di affidamenti diretti tramite l’albo dei fornitori

L’Anac, con la delibera n. 377 del 27 luglio 2022, nel richiamare un comune laziale, ha evidenziato che la verifica di eventuali conflitti di interesse va effettuata in maniera scrupolosa anche nell’ambito degli affidamenti gestiti mediante albo fornitori, con particolare riferimento agli affidamenti diretti.

L’Autorità ha ricevuto una segnalazione da parte di alcuni consiglieri comunali, su un presunto conflitto di interesse tra una dipendente di una società in house comunale e un appaltatore, affidatario di alcuni contratti di appalto da parte dell’ente in house. In particolare nella segnalazione si evidenziava che la dipendente fosse anche amministratrice unica e legale rappresentate della società appaltatrice. In seguito agli approfondimenti istruttori condotti è emerso che la selezione è avvenuta mediante l’albo aziendale dei fornitori e che la verifica dei requisiti nel caso dei due affidamenti in questione non è stata effettuata in ragione dell’esiguità degli importi.

L’Autorità ricorda che il personale della stazione appaltante è tenuto a rendere la dichiarazione di (in)sussistenza di situazioni di conflitto di interesse al momento dell’assunzione dell’incarico. Tali obblighi sono estesi anche agli affidamenti sotto soglia comunitaria e assumono una particolare importanza in riferimento agli affidamenti diretti caratterizzati dal fatto che la scelta dell’aggiudicatario è effettuata dal personale della stazione appaltante in modo appunto “diretto”, in assenza di confronto competitivo.  La disciplina relativa al conflitto di interessi inoltre, trova applicazione anche in riferimento agli affidamenti gestiti mediante albo fornitori, caratterizzati dalla preventiva iscrizione del concorrente nell’albo fornitori: anche in tali casi, infatti, l’iscrizione all’albo e il successivo affidamento postulano la verifica del possesso, in capo all’aggiudicatario, dei requisiti generali di cui all’art. 80 d.lgs. 50/2016, tra cui l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse  tra l’operatore economico e il personale della stazione appaltante.

 

La redazione PERK SOLUTION