Arconet: gli adempimenti previsti per le operazioni di partenariato pubblico privato

Gli enti sono tenuti a trasmettere, tramite accesso al Nuovo Portale sul monitoraggio dei contratti di partenariato pubblico privato messo a disposizione da Ragioneria Generale dello Stato , in collaborazione con il DIPE (https://ppp.rgs.mef.gov.it/) al DIPE e alla RGS, ai sensi dell’articolo 44, comma 1-bis, del decreto‐legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, nonché ai sensi dell’articolo 1, comma 626, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le informazioni e i dati relativi ai contratti stipulati ai sensi degli articoli 180 e seguenti del codice dei contratti pubblici. È quanto ribadito da Arconet, nella nuova Faq n. 50 in merito ali adempimenti previsti per le operazioni di partenariato pubblico privato, per gli enti territoriali.

SI ricorda che con la Circolare del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 maggio 2022, pubblicata in G.U. n. 185 del 9 agosto 2022, è stata definita la nuova modalità per comunicare l’avvenuta stipula di operazioni di partenariato pubblico-privato (PPP) ed è stato abilitato l’utilizzo del nuovo portale web relativo alle operazioni di PPP. In particolare, sono state definite le modalità di accesso e utilizzo del portale web per il monitoraggio dei contratti di partenariato pubblico-privato da parte dei soggetti aggiudicatori che pongano in essere contratti di PPP. L’acquisizione dei dati risulta funzionale all’adempimento degli obblighi previsti dall’articolo 44, comma 1‐bis del decreto‐legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1 della legge 28 febbraio 2008, n. 31, ossia risulta necessario per consentire la stima dell’impatto sull’indebitamento netto e sul debito pubblico delle operazioni di PPP avviate da pubbliche amministrazioni e ricadenti nelle tipologie indicate dalla decisione Eurostat dell’11 febbraio 2004 e dall’articolo 1, comma 626, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (monitoraggio delle clausole di flessibilità nell’ambito delle regole del Patto di stabilità e crescita europeo).

Il portale, finalizzato alla raccolta delle informazioni necessarie alle attività istituzionali delle realtà coinvolte (tra gli altri, DIPE-RGS-ISTAT), riduce l’onere di trasmissione a carico delle amministrazioni aggiudicatrici, nel rispetto del principio dell’unicità dell’invio del dato. L’iniziativa di un portale unico si pone in linea con quanto operato da altri Paesi comunitari che fanno sistematicamente ricorso ai dati delle operazioni di PPP per migliorare l’efficacia e l’efficienza di tali operazioni su tutto il territorio europeo e per avere, inoltre, un cruscotto di controllo statistico, aggiornato e fedele rispetto alla realtà. L’iniziativa si inquadra nel più ampio quadro delle competenze del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di PPP, acquisite ai sensi dall’art. 1, comma 589, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) che ha altresì soppresso l’Unità Tecnica Finanza di Progetto (UTFP).

Per le operazioni di partenariato pubblico-privato che interessano la realizzazione di opere pubbliche, gli articoli 5 e 9 del decreto legislativo 29 dicembre 2011 n. 229 prevedono altresì che le amministrazioni trasmettano i dati anagrafici, finanziari, fisici e procedurali relativi a tali opere alla Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP- MOP), istituita presso il Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009 n. 196.

 

La redazione PERK SOLUTION

Fondo Perseo-Sirio: Le indicazioni di INPS sugli adempimenti a cura delle PA

Con il messaggio n. 2553 del 24 giugno 2022 l’INPS fornisce indicazioni operative sugli adempimenti del Fondo di pensione complementare Perseo-SIRIO, a seguito dell’accordo sottoscritto, in data 16 settembre 2021, dall’ARAN e dalle Organizzazioni sindacali sulla regolamentazione inerente alle modalità di espressione della volontà di adesione al Fondo, anche mediante forme di silenzio-assenso, e alla relativa disciplina di recesso del lavoratore. L’Accordo regolamenta le modalità di espressione della volontà di adesione specificatamente al Fondo Perseo-Sirio

L’Accordo ribadisce, inoltre, l’obbligo di garantire una piena e diffusa informazione ai lavoratori, al fine di agevolare la consapevole e libera espressione di volontà dei lavoratori stessi e assicurare termini di garanzia circa il diritto di recesso. Nel messaggio, l’INPS schematizza le opzioni delle quali il lavoratore potrà avvalersi per manifestare la propria volontà circa l’adesione o meno al Fondo pensione complementare:

  • compilare e sottoscrivere il modulo di adesione inserito nella nota informativa del Fondo pensione, scelta che può essere esercitata in qualunque momento dell’attività lavorativa;
  • per i dipendenti assunti a fare data dal 2 gennaio 2019, oltre la casistica appena enunciata:
  • decidere di non aderire, comunicando all’Amministrazione datrice di lavoro detta volontà in maniera manifesta;
  • non manifestare alcuna scelta e, in tale caso, nel rispetto della tempistica prevista, trascorsi i termini attesi dall’Accordo senza aver esercitato il diritto di recesso, sarà attivata l’adesione con le modalità del silenzio-assenso.

L’Istituto ricorda che l’adesione al Fondo pensione Perseo Sirio mediante silenzio-assenso di cui all’Accordo, si “perfeziona” solo successivamente al mancato esercizio dell’istituto del recesso, previsto per i dipendenti assunti a fare data dal 2 gennaio 2019. Pertanto, le Amministrazioni dovranno attivare le comunicazioni necessarie previste, verso l’INPS, nel flusso Uniemens “ListaPosPa”, dopo avere ricevuto conferma dal Fondo stesso che l’adesione possa ritenersi valida (art. 6, comma 5, dell’Accordo). Restano confermate le modalità di comunicazione già in uso con l’INPS, per le adesioni ai fondi pensione avvenute attraverso sottoscrizione esplicita del modulo di adesione.

 

La redazione PERK SOLUTION

 

 

Messaggio n° 2553 del 24-06-2022

Messaggio n° 2553 del 24-06-2022