È stato pubblicato in G.U. n. 235 del 22 settembre 2020 il decreto del Ministero dell’istruzione del 5 giugno 2020 relativo all’assegnazione delle risorse agli enti locali per il sisma del centro Italia, nell’ambito dello stanziamento complessivo pari a 120 milioni di euro per gli interventi di adeguamento antisismico e/o nuova costruzione di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico ricadenti in zone sismiche 1 e 2 delle quattro regioni del Centro Italia interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, proposti dagli enti locali all’allegato A al decreto. Gli enti locali sono autorizzati ad avviare le procedure di gara per l’affidamento dei successivi livelli di progettazione e per l’esecuzione dei lavori.
Il termine entro il quale devono essere affidati i lavori è stabilito:
a) per gli interventi il cui importo lavori è inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, pena la decadenza dal presente contributo;
b) per gli interventi di nuova costruzione o di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in 18 (diciotto) mesi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, pena la decadenza dal presente contributo.
I termini si intendono rispettati con l’avvenuta proposta di aggiudicazione dei lavori.
Le erogazioni saranno disposte direttamente dalla Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale del Ministero dell’istruzione in favore degli enti locali beneficiari con la seguente modalità:
a) in anticipazione, fino al 20% del finanziamento, a richiesta dell’ente locale beneficiario;
b) la restante somma può essere richiesta solo successivamente all’avvenuta aggiudicazione dei lavori e viene erogata sulla base degli stati di avanzamento lavori o delle spese maturate dall’ente, debitamente certificati dal Responsabile unico del procedimento, fino al raggiungimento del 90% della spesa complessiva al netto del ribasso di gara. Il residuo 10% è liquidato a seguito dell’avvenuto collaudo e/o del certificato di regolare esecuzione.
Le economie di gara non restano nella disponibilità dell’ente locale e sono destinate allo scorrimento delle graduatorie. Al fine di monitorare il programma degli interventi, gli enti beneficiari del finanziamento sono tenuti a implementare il sistema di monitoraggio presso il Ministero dell’istruzione, che costituisce presupposto per le erogazioni delle risorse, e ad aggiornare i dati dell’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica. Il monitoraggio degli interventi avviene anche ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, attraverso l’implementazione della Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP) istituita ai sensi dell’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.