Adeguamento compenso dell’organo di revisione dopo la nomina consiliare

L’eventuale rideterminazione del compenso da parte di un ente locale, nell’alveo della propria autonomia decisionale, potrebbe trovare fondamento solo se sono mancati i presupposti della formalizzazione ed accettazione dell’importo inserito poi nella delibera di nomina. È questa, in sintesi, la risposta del Ministero dell’interno ad una richiesta di parere in merito alla possibilità di adeguamento del compenso dell’organo di revisione. Nel caso di specie, viene rappresentato che solo a seguito della nomina i componenti dell’organo di revisione hanno avuto contezza dell’importo previsto per il loro compenso ritenendolo del tutto inadeguato rispetto a quanto fissato nel decreto interministeriale del 21 dicembre 2018 e alla normativa sull’equo compenso, legge 21 aprile 2023, n. 49.

Il ministero ricorda come la disciplina in vigore sulla determinazione dei compensi dell’organo di revisione economico-finanziaria non fissa espressamente un limite minimo, esponendo quindi il revisore a offerte di remunerazione in misura oggettivamente incongrua, rispetto alla delicatezza della funzione cui è chiamato, oltre che inadeguata a garantire gli elevati standard di diligenza e professionalità richiesti dalla complessità dell’incarico, con il rischio di comprometterne l’efficienza a detrimento dell’interesse pubblico tutelato e al principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione fissato anche dall’articolo 97 della Costituzione. Proprio per cercare di colmare tale vuoto normativo, l’Osservatorio sulla finanza e contabilità degli enti locali del Ministero dell’Interno, con atto di orientamento del 13 luglio 2017, ex articolo 154, comma 2, del TUEL, ha precisato che i limiti minimi al compenso vadano considerarsi coincidenti – nel silenzio del legislatore – con il limite massimo della fascia demografica immediatamente inferiore e, per i revisori delle province sino a 400.000 abitanti, con l’80 per cento del compenso base annuo lordo stabilito per la fascia di appartenenza.

Gli atti dell’Osservatorio, nella forma di atti di indirizzo o di orientamento, non hanno valore normativo, ma rappresentano una linea d’azione per l’esercizio di compiti e funzioni suscettibili di condivisione per la motivazione dei provvedimenti e potenzialmente utile a realizzare un sistema di disciplina coerente con i principi ed omogenea negli effetti. L’ente locale ha piena autonomia e responsabilità nel determinare il compenso spettante all’organo di revisione economico-finanziario e che ai sensi dell’articolo 241, comma 7, del TUEL: “L’ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina”.

Nel caso trattato assume valore dirimente il fatto se l’amministrazione abbia informato o meno i componenti del collegio circa l’entità del compenso che sarebbe stato proposto al consiglio. Discrimine importante è il modo in cui è stato formalizzato l’incarico e accettato il relativo compenso. Ciò anche in considerazione che l’articolo 11 della citata legge 49 del 2023 prevede che “le disposizioni della presente legge non si applicano alle convenzioni in corso, sottoscritte prima della data di entrata in vigore della medesima legge.” Di conseguenza, il ministero ritiene che l’eventuale rideterminazione del compenso da parte dell’amministrazione, nell’alveo della propria autonomia decisionale, potrebbe trovare fondamento, alla luce di quanto sopra indicato, solo se a suo tempo siano mancati i presupposti della formalizzazione ed accettazione dell’importo inserito poi nella delibera di nomina.

 

La redazione PERK SOLUTION