Pubblicato in G.U. n. 290 del 6 dicembre 2021 il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2021 che riconosce la riduzione dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali al personale delle Forze Armate e di Polizia ad ordinamento civile e militare, in costanza di servizio nel 2021, che ha percepito nell’anno 2020 un reddito di lavoro dipendente complessivamente non superiore a 28.974 euro.
il D.P.C.M. prevede che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, l’imposta lorda determinata sul trattamento economico accessorio (voci retributive considerate come tali dagli accordi sindacali e dai provvedimento di concertazione del personale), comprensivo delle indennità di natura fissa e continuativa corrisposte al personale del comparto sicurezza e difesa è ridotta per ciascun beneficiario dell’importo massimo di 609,50 euro. Il sostituto di imposta applica la riduzione di imposta in un’unica soluzione, anche in sede di conguaglio fiscale, riferito all’imposta lorda calcolata sul trattamento economico accessorio, comprensivo delle indennità di natura fissa e continuativa, corrisposto nell’anno 2021 e fino a capienza della stessa.
Nel caso in cui la detrazione d’imposta non trovi capienza sull’imposta lorda determinata ai sensi dell’art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la parte eccedente potrà essere fruita in detrazione dell’imposta dovuta sulle medesime retribuzioni corrisposte nell’anno 2021 ed assoggettate all’aliquota a tassazione separata di cui all’art. 17 del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Autore: La redazione PERK SOLUTION