Aggiornamento strumento di simulazione addizionale comunale IRPEF

Il Dipartimento delle finanze rende noto che è stato aggiornato lo strumento di simulazione dell’addizionale comunale IRPEF, utile per la simulazione dell’anno d’imposta 2024.

Lo strumento consente ai Comuni, accedendo all’Area riservata del Portale, di simulare l’impatto sul gettito delle modifiche di aliquote o soglie di esenzione dell’addizionale comunale IRPEF, per competenza e per cassa.

Portale del federalismo fiscale

 

La redazione PERK SOLUTION

Revisione IRPEF: In G.U. il decreto di attuazione del primo modulo di riforma

È stato pubblicato in G.U. n. 303 del 30.12.2023 il decreto legislativo n. 216/2023 recante: “Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi”.

Il Decreto reca attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante “Delega al Governo per la riforma fiscale”, finalizzate a realizzare la revisione del sistema di imposizione del reddito delle persone fisiche nonché la graduale riduzione della relativa imposta (IRPEF) in base a principi e criteri direttivi specifici volti a:
1. garantire il rispetto del principio di progressività nella prospettiva del cambiamento del sistema verso un’unica aliquota d’imposta, attraverso il riordino delle deduzioni dalla base imponibile, degli scaglioni di reddito, delle aliquote di imposta e delle detrazioni dall’imposta lorda;
2. conseguire il graduale perseguimento dell’equità orizzontale prevedendo, nell’ambito dell’IRPEF, la progressiva applicazione della stessa no tax area e dello stesso onere fiscale per tutte le tipologie di reddito prodotto, privilegiando tale equiparazione innanzitutto tra i redditi di lavoro dipendente e i redditi di pensione.

Il provvedimento definisce le nuove aliquote per scaglioni di reddito da utilizzare, per il solo anno 2024, per il calcolo dell’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche in luogo delle aliquote previste dall’articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR – D.P.R. n. 917 del 1986) (articolo 1, comma 1), come di seguito evidenziato:
a) fino a 28.000 euro, 23 per cento;
b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;
c) oltre 50.000 euro, 43 per cento.
Pertanto, rispetto al sistema vigente, la rimodulazione proposta comporta un accorpamento dei primi due scaglioni di reddito attuali (fino a 28.000 euro) e la riduzione di 2 punti percentuali dell’aliquota applicata ai redditi tra 15.000 e 28.000 euro (23 anziché 25 per cento). I restanti scaglioni e le restanti aliquote rimangono immutati.

Al fine di garantire la coerenza degli scaglioni dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche con i nuovi scaglioni dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, stabiliti dall’articolo 1, in deroga all’articolo 1, comma 169, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all’articolo 172, comma 1, lettera c), del TUEL, i comuni per l’anno 2024 modificano, con propria delibera, entro il 15 aprile 2024, gli scaglioni e le aliquote dell’addizionale comunale al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l’imposta sul reddito delle persone fisiche. Nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, entro lo stesso termine, i comuni possono determinare, per il solo anno 2024, aliquote differenziate dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall’articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti per l’anno 2023.

Nel caso in cui i comuni non adottano la delibera di cui al comma 3 o non la trasmettono entro il termine stabilito dall’articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, per l’anno 2024, l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche si applica sulla base delle aliquote vigenti per l’anno 2023.

 

La redazione PERK SOLUTION

Riparto contributi spettanti ai Comuni per l’anno 2023 per minori introiti dell’addizionale comunale all’IRPEF

Il Ministero dell’interno, con comunicato del 29 dicembre 2023, rende noto che nel corso della seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, dello scorso 21 dicembre, è stata resa informativa riguardo la “Determinazione ed attribuzione ai comuni dei contributi compensativi spettanti per l’anno 2023 per minori introiti dell’addizionale comunale all’IRPEF” i cui ristori, in favore dei comuni, sono in corso di erogazione da parte del Ministero dell’interno.

In particolare, nell’ambito dello stato di previsione del Ministero dell’interno, nel capitolo 1322, è stato individuato uno stanziamento finalizzato alla compensazione dei minori introiti a valere sul gettito relativo all’addizionale comunale IRPEF, così costituito:

  • euro 147.487.000,00 euro per minori introiti derivanti da interventi di modifica del Testo unico delle imposte sui redditi ed altre fattispecie di leggi da destinare ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni a statuto speciale;
  • euro 57.180.000,00 per minori introiti derivanti dall’introduzione della cosiddetta cedolare secca sugli affitti;
  • somme corrispondenti alle minori entrate per la dilazione per il recupero di versamenti di imposte e contributi sospesi nel periodo gennaio-novembre 2022 a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, di cui all’articolo 1, comma 160, della legge n.197 del 29 dicembre 2022, pari a euro 18.000.000,00 come residuo di lettera F) per l’anno 2022.

A seguito di richiesta del Ministero dell’interno del 31 ottobre 2023, con nota n.74285 del 15 dicembre 2023, il Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, all’esito del confronto tecnico con ANCI, ha trasmesso al Ministero dell’interno i relativi piani di riparto:

Allegato 1 – Rimborso a titolo di minori introiti derivanti da interventi normativi di modifica del Testo unico delle imposte sui redditi ed altre fattispecie di leggi – Anno 2023;

Allegato 2 – Rimborsi per minori introiti da addizionale comunale Irpef per introduzione cedolare secca – anno 2023.

Riguardo ai minori introiti derivanti dall’introduzione della cosiddetta cedolare secca sugli affitti, il Dipartimento delle Finanze, richiamando quanto già indicato nella nota n.4071 del 4 novembre 2013, ha segnalato che il contributo da erogare ai comuni delle Province autonome di Trento e Bolzano è ridotto al 10 per cento dell’importo teorico spettante, determinando un’economia di spesa pari ad euro 116.447,00.

 

La redazione PERK SOLUTION

L’addizionale comunale non è, per sua natura, un tributo escluso dal FCDE

La Corte dei conti, Sez. Piemonte, con deliberazione n. 28/2023/SRCPIE, nell’ambito dell’attività di verifica e accertamento sulla gestione finanziaria, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dall’organo di revisione economico-finanziaria, i bilanci di previsione ed i rendiconti di un Comune, ha rilevato che l’addizionale comunale non è, per sua natura, un tributo escluso dal FCDE.

Come noto, in base al punto 3.7.5 del principio contabile della competenza finanziaria, le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti sono accertate sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per l’approvazione del rendiconto…Gli enti locali possono accertare l’addizionale comunale Irpef per un importo pari a quello accertato nell’esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi dell’anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza, riferiti all’anno di imposta (ad esempio, nel 2016 le entrate per l’addizionale comunale irpef sono accertate per un importo pari agli accertamenti del 2014 per addizionale irpef, incassati in c/competenza nel 2014 e in c/residui nel 2015). In caso di modifica delle aliquote, l’importo da accertare nell’esercizio di riferimento in cui sono state introdotte le variazioni delle aliquote e in quello successivo, è riproporzionato tenendo conto delle variazioni deliberate. In caso di modifica della fascia di esenzione, l’importo da accertare nell’esercizio di riferimento e in quello successivo, è stimato sulla base di una valutazione prudenziale. In caso di istituzione del tributo, per il primo anno, l’accertamento è effettuato sulla base di una stima prudenziale effettuata dall’ente mediante l’utilizzo del simulatore fiscale disponibile sul portale del federalismo fiscale. In ogni caso l’importo da accertare conseguente alle modifiche delle aliquote e della fascia di esenzione, o all’istituzione del tributo, non può essere superiore a quello risultante dall’utilizzo del simulatore fiscale disponibile sul portale del federalismo fiscale.

La regola generale prevede, quindi, che per l’addizionale comunale (entrata tributaria riscossa per autoliquidazione) l’accertamento avvenga  “per cassa” (ovvero sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per l’approvazione del rendiconto); tuttavia è possibile procedere all’accertamento per “competenza”, in base al principio sopra richiamato. Nel caso in cui l’ente adotti tale secondo criterio e risultino conservati residui di tale entrata occorre procedere al calcolo del FCDE.

La ratio del Fondo crediti di dubbia esigibilità – come ricordato dai giudici contabili – è quella di impedire che ad entrate incerte, secondo un giudizio prognostico e basato su criteri prudenziali codificati, possano corrispondere spese effettive, con conseguente compromissione degli equilibri di bilancio dell’Ente.Il principio contabile di riferimento (Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, punto n. 3.3) elenca tassativamente i crediti che, in ragione della loro natura, possono considerarsi di sicura realizzazione e che, come tali, non sono soggetti all’obbligo di svalutazione, e cioè i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili, sono accertate per cassa. Non è consentito all’ente locale effettuare, in sede di determinazione del FCDE, una valutazione in base alla tipologia del soggetto debitore o alla sua solvibilità, dovendosi, invece, effettuare le valutazioni esclusivamente in base alla natura del credito, secondo quanto indicato dai principi contabili e nella piena osservanza dei principi di prudenza, veridicità ed attendibilità nella costruzione del bilancio consuntivo.

 

La redazione PERK SOLUTION

Aggiornamento simulatore addizionale comunale IRPEF – anno d’imposta 2023

E’ stato aggiornato sul portale del Federalismo Fiscale lo strumento di simulazione dell’addizionale comunale IRPEF, utile per la simulazione dell’anno d’imposta 2023.
Lo strumento consente ai Comuni, accedendo all’Area riservata del Portale, di simulare l’impatto sul gettito delle modifiche di aliquote o soglie di esenzione dell’addizionale comunale IRPEF, per competenza e per cassa.

 

La redazione PERK SOLUTION

Aggiornamento Simulatore addizionale comunale Irpef – aliquota fino a 1,2%

Il Ministero dell’economia e finanze, con nota del 6 settembre 2022, informa che dal 2 settembre il simulatore per l’addizionale comunale Irpef del Portale del Federalismo Fiscale è stato adeguato per consentire la possibilità di stabilire un’aliquota massima per la simulazione fino all’1.2%, nel caso in cui il comune rientri nelle ipotesi previste dall’art. 43 commi 3 e 8 del Decreto Legge 50/2022 e dall’art.1, comma 567, della Legge n. 234/2021. I comuni in possesso dei requisiti di legge devono abilitare il flag di autodichiarazione per confermare di rientrare nelle ipotesi stabilite dalla normativa che consentono l’applicazione di un’aliquota massima superiore allo 0.8%.
Con questo aggiornamento rilasciato i Comuni interessati potranno simulare gli effetti della modifica sul gettito.

 

La redazione PERK SOLUTION

Certificazione Covid, la RGS pubblica i dati definitivi desunti da fonte F24 e fonte ACI

La RGS ha pubblicato i dati definitivi relativi alle voci di entrata che nel Modello COVID-19/2021 sono rappresentate con fonte F24 e fonte ACI (IMU, Addizionale com.le, IPT e RC Auto), comunicati dal Dipartimento delle Finanze. In particolare, i dati di cui alla Tabella 1 relativi a “Imposta municipale propria (IMU), Tributo per i servizi indivisibili (TASI), IMI, IMIS” sono i dati definitivi di gettito per l’anno d’imputazione 2021 riferiti alle deleghe di versamento, al lordo di ogni trattenuta o compensazione, presentate entro il 28 febbraio 2022.
I dati relativi a “Addizionale comunale IRPEF” – “Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)” – “Imposta sulle assicurazioni RC auto”, rappresentando i versamenti effettuati nell’anno 2021, non hanno subito variazioni rispetto a quelli provvisori pubblicati con il precedente comunicato e sono, pertanto, definitivi.

Con particolare riferimento all’Addizionale comunale IRPEF, i cui dati di gettito sono riportati nella Tabella 2 – contenente n. 2 Fogli – la RGS ribadisce che:

  • il Foglio 1, denominato “Dati prospettati”, contiene i dati definitivi di gettito 2020 e i dati definitivi di gettito 2021 dei comuni per i quali nel Modello COVID-19/2021 saranno valorizzate le colonne “Accertamenti 2019 (b)” e “Accertamenti 2021 (a)” della Sezione 1 – Entrate;
  • il Foglio 2, denominato “Dati non prospettati”, contiene l’elenco dei comuni per i quali le suddette colonne della Sezione 1 – Entrate del Modello COVID-19/2021 non saranno, invece, valorizzate. Pertanto, i dati definitivi di gettito 2020 e 2021, riportati in tale Foglio, hanno valenza solo informativa. Gli enti presenti in tale elenco, in sede di compilazione del Modello COVID-19/2021, avrebbero dovuto, infatti, compilare le apposite colonne dedicate alle politiche autonome in aumento o in diminuzione, producendo, sul saldo complessivo della certificazione, il medesimo effetto neutro derivante dalla mancata prospettazione dei dati. Pertanto, la RGS, al fine di semplificare l’attività di certificazione di tali enti, ritiene di non esporre nei modelli il relativo gettito. Al riguardo, per maggiori chiarimenti, si rimanda al dettaglio delle motivazioni esposte nell’apposita colonna denominata “Motivazione”.

Inoltre, tenuto conto delle modalità di versamento a titolo di acconto e saldo dell’Addizionale comunale IRPEF, sono stati azzerati gli importi versati nel 2020 e 2021 a favore degli enti che non hanno istituito il predetto tributo, ovvero hanno deliberato un’aliquota pari a zero nel 2020 e nel 2021.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Simulatore addizionale comunale all’IRPEF

Il Dipartimento delle Finanze, con comunicato del 17.02.2022, ricorda che i Comuni nei quali per l’anno 2021 sono vigenti aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEF differenziate per scaglioni di reddito hanno l’obbligo di adeguare le proprie aliquote ai nuovi scaglioni di reddito previsti per l’IRPEF dal comma 2 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022) entro il termine del 31 marzo 2022 o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, come stabilito dal comma 7 dello stesso art. 1.

A tal riguardo, sul Portale del federalismo fiscale è disponibile la versione aggiornata del Simulatore per l’addizionale comunale all’IRPEF che tiene conto della riduzione, da cinque a quattro, degli scaglioni di reddito e può essere utilizzata dai Comuni per la simulazione degli effetti sul gettito dell’adeguamento delle aliquote ai nuovi scaglioni.

La Conferenza Stato città approva i criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale

Nel corso della seduta straordinaria della Conferenza Stato città del 22 dicembre 2021, l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e l’Unione delle Province d’Italia hanno espresso parere favorevole ai criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale per l’anno 2022, che ammonta a 6.855.513.365 euro. Il ministero dell’Interno erogherà le risorse agli enti locali interessati in due rate, entro i mesi di maggio e ottobre 2022.

E’ stata condivisa, inoltre, un’informativa sulla determinazione e attribuzione ai comuni dei contributi compensativi relativi all’anno 2021 per minori introiti dell’addizionale comunale all’Irpef, pari a 208.352 milioni di euro. I ristori per le minori entrate sono in corso di erogazione da parte del ministero dell’Interno.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Riduzione dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali al personale delle Forze armate e di polizia

Pubblicato in G.U. n. 290 del 6 dicembre 2021 il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2021 che riconosce la riduzione dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali al personale delle Forze Armate e di Polizia ad ordinamento civile e militare, in costanza di servizio nel 2021, che ha percepito nell’anno 2020 un reddito di lavoro dipendente complessivamente non superiore a 28.974 euro.

il D.P.C.M. prevede che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, l’imposta lorda determinata sul trattamento economico accessorio (voci retributive considerate come tali dagli accordi sindacali e dai provvedimento di concertazione del personale), comprensivo delle indennità di natura fissa e continuativa corrisposte al personale del comparto sicurezza e difesa è ridotta per ciascun beneficiario dell’importo massimo di 609,50 euro. Il sostituto di imposta applica la riduzione di imposta in un’unica soluzione, anche in sede di conguaglio fiscale, riferito all’imposta lorda calcolata sul trattamento economico accessorio, comprensivo delle indennità di natura fissa e continuativa, corrisposto nell’anno 2021 e fino a capienza della stessa.

Nel caso in cui la detrazione d’imposta non trovi capienza sull’imposta lorda determinata ai sensi dell’art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la parte eccedente potrà essere fruita in detrazione dell’imposta dovuta sulle medesime retribuzioni corrisposte nell’anno 2021 ed assoggettate all’aliquota a tassazione separata di cui all’art. 17 del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION