Corte dei conti: L’acquisto di un bene richiede la dimostrazione della finalità pubblica

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 198/2024, ha dichiarato che, nel caso di acquisto di un bene, l’ente debba svolgere un’approfondita istruttoria, documentando la ragionevolezza e l’utilità dell’acquisto, la finalità pubblica perseguita e formulando una analisi costi/benefici dell’operazione. Una volta determinatosi per l’acquisto, il relativo iter procedimentale va inoltre improntato al rispetto dei principi generali dell’attività amministrativa di cui all’art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel rispetto delle norme che regolano l’acquisizione di beni e di tutela della concorrenza e parità di trattamento.

Nel caso di specie, il Comune istante ha chiesto un parere della Corte sulla possibilità di acquisire da un’asta
pubblica, alcuni impianti sportivi per utilizzare le risorse di un Patto territoriale diretto a promuovere l’attrattività turistica e incentivare i flussi turistici in un comprensorio ricompreso in parte nel territorio comunale.

Dopo una breve disamina sulla natura e sulle caratteristiche dei beni oggetto del quesito, la Corte rileva che
l’acquisizione di impianti sportivi da parte degli enti locali è possibile non essendovi espressi impedimenti normativi. Il riconoscimento dell’autonomia negoziale in materia di acquisizione di beni patrimoniali
disponibili (art. 11 del c.c.) non esclude, infatti, la necessità che la sottoscrizione dei contratti di acquisto avvenga
nel rispetto dei principi di buon andamento (art. 97, comma 2, Cost.) e dell’equilibrio di bilancio (art. 97, comma 1, e 119 comma 1 Cost.), anche laddove l’ente non faccia ricorso all’indebitamento ed utilizzi risorse disponibili. Il principio di finalizzazione alla cura degli interessi pubblici permea l’amministrazione pubblica nel suo complesso ed è applicabile anche all’attività di diritto privato.

È necessario, secondo la Sezione, che il Comune svolga e dia atto di un’approfondita istruttoria, documentando la ragionevolezza e l’utilità dell’acquisto del bene, la finalità pubblica perseguita e formulando una analisi costi/benefici dell’operazione.

 

La redazione PERK SOLUTION

Legittimo l’acquisto di un immobile adibito a caserma dei Carabinieri

Un comune può esplicare le potestà amministrative e gli spazi di autonomia contrattuale con la finalità di perseguimento del “bene” della sicurezza pubblica e, quindi, anche per garantire il mantenimento di una Caserma dei Carabinieri entro il proprio territorio. È quanto evidenziato dalla Corte dei conti, Sez. Liguria, nella Deliberazione n. 79/2020, a seguito di richiesta di parere in merito alla possibilità di procedere all’acquisizione e gestione di un immobile adibito a caserma. Nella richiesta di parere, l’ente istante precisa che, attualmente, sul territorio comunale è presente una Stazione dei Carabinieri avente giurisdizione anche su due Comuni limitrofi, la quale è insediata presso un immobile di proprietà di soggetti privati in forza di un contratto di locazione stipulato con la Prefettura. I soggetti proprietari hanno comunicato la volontà di non rinnovare il contratto di locazione, avviando tra l’altro una procedura di sfratto dell’immobile. Il Comune, al fine di non privarsi del presidio esistente in ragione della sua importante funzione di garanzia di sicurezza per la comunità amministrata, ha effettivamente accertato che l’immobile tuttora occupato dai militari è stato destinato a tale utilizzo sin dall’atto della sua costruzione e quindi presenta quelle caratteristiche idonee e necessarie al medesimo che difficilmente sarebbe possibile ritrovare in altro edificio, se non a fronte di ingenti lavori di adeguamento. L’intenzione dell’Ente è quella di procedere all’acquisto dell’immobile per poi stipulare con il competente Ministero dell’Interno, per il tramite della Prefettura, un accordo di comodato gratuito o di locazione a canone agevolato.
Nel merito, i giudici contabili ricordano che non risultano, ad oggi, disposizioni normative atte a porre limiti o vincoli specifici in ordine alla possibilità di compiere operazioni, delle tipologie indicate nella richiesta di parere, per realizzare le proprie finalità istituzionali o concorrere con altre amministrazioni pubbliche al soddisfacimento di interessi pubblici meritevoli di tutela. Il D.L. n. 124/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 157, all’art. 57, comma 2-bis, prevede, infatti, la disapplicazione, a decorrere dal 2020, di una serie di disposizioni che stabilivano dei vincoli alla spesa per gli enti territoriali e per i loro enti strumentali, tra le quali quella relativa alle limitazioni. concernenti le operazioni di acquisto di immobili, previste dall’art. 12, comma 1-ter, del D.L. n. 98 del 2011. Parimenti, anche l’eventuale contrazione di nuovo mutuo per il finanziamento dell’acquisto dell’immobile resta subordinata alle ordinarie limitazioni riguardanti l’indebitamento degli enti locali.
In conclusione, per la Sezione non è possibile escludere che un comune, quale ente pubblico con finalità generali maggiormente “prossimo” alla collettività amministrata, si adoperi con attività amministrativa e finanziaria per garantire la sicurezza pubblica nel proprio territorio, anche coadiuvando l’attività delle amministrazioni statali competenti, se è già valsa a ritenere integrato il presupposto della indispensabilità richiesto dalla previgente disciplina per gli acquisti di immobili, a maggior ragione induce a considerare legittimate le operazioni ipotizzate nell’istanza, ora che sono anche venute meno le precedenti limitazioni.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION