Apposizione del CUP alle fatture per gli acquisti di beni e servizi oggetto di incentivi pubblici

La Ragioneria generale dello Stato, con la circolare n. 1/2025, fornire indicazioni uniformi in ambito di apposizione del codice unico progetto (CUP) all’interno della fattura per gli acquisti di beni e servizi oggetto di incentivi pubblici per una corretta applicazione dell’articolo 5, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, rubricato “Disposizioni in materia di controllo e monitoraggio dell’attuazione degli interventi realizzati con risorse nazionali ed europee”.

Il documento chiarisce che i commi 6, 7 e 8 dell’articolo 5 del decreto-legge n. 13 del 2023 introducono un collegamento tra due ambiti normativi distinti: l’obbligo del codice unico di progetto (CUP) per i progetti di investimento pubblico e la disciplina della fatturazione elettronica tra privati (FE). Questo collegamento non risponde solo a finalità di monitoraggio della spesa, ma si inserisce in una visione più ampia, volta a garantire la tracciabilità delle risorse pubbliche e, al contempo, semplificare i processi amministrativi, favorendo il sistema produttivo e lo sviluppo delle imprese. In quest’ottica, l’integrazione tra CUP e FE può contribuire alla riduzione di tempi e costi nella gestione dei documenti contabili, semplificando il lavoro delle amministrazioni pubbliche e degli operatori privati. La riduzione del carico amministrativo per le imprese promuove l’efficienza operativa e contribuisce a migliorarne la competitività.

In ordine al perimetro soggettivo, il comma 6 si riferisce agli incentivi pubblici erogati “a qualunque titolo e in qualunque forma da una Pubblica Amministrazione anche per il tramite di altri soggetti pubblici o privati”, prescindendo dalla natura delle risorse stanziate a tal fine. Per la definizione di Amministrazione pubblica, in coerenza con l’articolo 11, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, si fa riferimento all’elenco di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2021, n. 165.

Il perimetro oggettivo, invece, pone al centro della sua interpretazione la definizione di “incentivi pubblici alle attività produttive”, che comprende “gli incentivi, i contributi, le agevolazioni, le sovvenzioni e i benefici di qualsiasi genere” erogati, ai sensi del successivo articolo 7, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 123 del 1998, in una delle seguenti forme: “credito d’imposta, bonus fiscale, […] concessione di garanzia, contributo in conto capitale, contributo in conto interessi, finanziamento agevolato”. In termini più specifici, l’ambito di applicazione della disposizione comprende:

  • i trasferimenti alle imprese per i quali sussista l’obbligo di attribuzione del CUP, a prescindere dalla natura in conto capitale o di parte corrente delle risorse;
  • tra gli strumenti finanziari, i progetti di investimento per i quali è prevista l’attribuzione di un CUP secondo la normativa vigente;
  • le misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate da eventi di protezione civile, per fronteggiare le più urgenti necessità.

Sono esclusi dall’ambito di applicazione di cui all’articolo 5, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge n. 13 del 2023:

  • i trasferimenti alle imprese consistenti in meri contributi al funzionamento non compresi in un progetto di investimento pubblico;
  • i costi non fatturabili eventualmente riconosciuti all’impresa beneficiaria.

Per quanto riguarda le fatture emesse prima dell’apposizione del CUP, la RGS chiarisce che:

  • per gli incentivi che ammettono il sostenimento delle spese anteriormente all’atto di concessione dello stesso, come per tutte le fatture ricevute prima dell’assegnazione del CUP, non sussiste nessun obbligo di apposizione dello stesso in fattura;
  • le Amministrazioni titolari delle misure devono indicare al beneficiario i documenti necessari a dimostrare l’avvenuta spesa; la stessa disposizione indica la possibilità di inserire il CUP nella quietanza di pagamento come strumento dimostrativo, ferma restando la possibilità per le Amministrazioni di individuare diverse modalità dimostrative.

Per le fatture emesse dopo l’assegnazione del CUP, in caso di comprovata impossibilità di apposizione dello stesso in fattura per cause documentate con evidenze concrete e riferite a circostanze eccezionali, non imputabili al soggetto beneficiario, è l’amministrazione, sotto la propria responsabilità, a definire la eventuale modalità dimostrativa della correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto agevolato.

Infine, in caso di imprese che accedono a più di un incentivo per finanziare lo stesso tipo di spesa, per una stessa linea d’intervento, e che quindi si trovano ‘di fronte’ a una molteplicità di CUP,  è sufficiente l’apposizione in fattura del primo CUP acquisito in ordine temporale.

 

La redazione PERK SOLUTION

ITACA: Le istruzioni per la redazione del programma dei lavori e degli acquisti di beni e servizi

L’Istituto per l’innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale (ITACA) ha pubblicato un documento contenente le istruzioni per la redazione del programma di lavori, servizi e forniture di beni e servizi di cui all’art. 37 del d.lgs. 36/2023, con particolare riguardo alle modalità di compilazione degli schemi-tipo per la programmazione.

In particolare, con riferimento all’art. 37, l’allegato I.5 al Codice, che descrive gli elementi della programmazione, si compone di 10 articoli, nonché di schemi tipo (schede) per la programmazione dei lavori pubblici, di cui uno riferito all’elenco annuale, e per la programmazione degli acquisti di forniture e servizi; inoltre detta le necessarie indicazioni per la redazione e la pubblicazione delle schede, nonché dei loro eventuali aggiornamenti in corso d’anno.

Il documento ricollega, in maniera organica, le disposizioni normative e le ulteriori disposizioni operative dettate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti tramite FAQ disponibili sul portale del Servizio Contratti Pubblici (SCP), integrandole con ogni ulteriore richiamo normativo e con le stesse istruzioni operative per la redazione dei programmi.

 

 

La redazione PERK SOLUTION

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi: i chiarimenti ministeriali

Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili fornisce chiarimenti in merito alla programmazione biennale degli acquisti, in particolare sulle date entro le quali svolgere attività obbligatorie per legge.

Il Ministero rappresenta, in primo luogo, che il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali, per espressa previsione dell’art. 21, comma 6, del Codice, deve contenere gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro, calcolato alla stregua dei criteri di cui all’art. 35 del medesimo testo di legge.
Tanto premesso, le amministrazioni aggiudicatrici devono adottare il programma anzidetto e i relativi aggiornamenti annuali nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio. Sul punto, l’art.7, comma 6, del D.M. del 16 gennaio 2018, n. 14, con specifico riguardo alla modalità di redazione, approvazione, aggiornamento e modifica del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi, prescrive l’obbligo, per le amministrazioni dello Stato, di procedere all’aggiornamento del programma e del relativo elenco annuale entro novanta giorni dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio; mentre, per le altre amministrazioni aggiudicatrici, l’approvazione dei medesimi documenti deve intervenire entro 90 giorni dalla data di decorrenza degli effetti del proprio bilancio o documento equivalente, secondo l’ordinamento di ciascuna amministrazione.
Tali documenti devono poi essere pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del MIT e sul sito dell’Osservatorio ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle province autonome di cui all’art. 29, comma 4, del Codice.
Da ultimo, per effetto dell’art. 21, comma 6, del Codice grava sulle amministrazioni pubbliche l’obbligo di comunicare, entro il mese di ottobre, l’elenco delle acquisizioni di forniture e servizi di importo superiore a un milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei Soggetti Aggregatori.

 

La redazione PERK SOLUTION

Appalti pubblici: illegittima la procedura negoziata in assenza del programma biennale degli acquisti di beni e servizi

In tema di procedure per l’affidamento di contratti pubblici, è illegittima la procedura negoziata che sia stata indetta in assenza del programma biennale degli acquisti di beni e servizi previsto dall’art. 21 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 («Codice dei contratti pubblici»), e operando un artificioso frazionamento temporale dell’appalto allo scopo di non superare la soglia di rilevanza comunitaria, in violazione dell’art. 35, comma 6. È quanto evidenziato dal Consiglio di Stato, con la sentenza 27 luglio 2021, n. 5561.
Secondo i giudici non sussiste una giurisprudenza consolidata sull’efficacia della programmazione degli acquisiti e dunque sulle conseguenze dell’assenza della medesima; è però indubbio che l’art. 21, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016 ne enuclea una portata obbligatoria, con un’evidente finalità di pianificazione e di trasparenza.
Anche a postularne un’efficacia di mera programmazione, di strumento di pianificazione della spesa, con carattere cogente nei soli confronti dell’amministrazione (in termini C.d.S., IV, 18 febbraio 2016, n. 651), non può negarsi l’incidenza della stessa sotto il profilo dell’impiego razionale delle risorse, e dunque, per coerenza, ammettersi che la carenza di programmazione possa riflettersi sulla frammentazione degli affidamenti.
Inoltre, l’art. 35, comma 6, del d.lgs. n. 50 del 2016 dispone che «un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare l’applicazione delle norme del presente codice tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino». Nella fattispecie controversa la determinazione a contrarre non contiene alcuna esternazione delle ragioni idonee a giustificare il frazionamento dell’appalto su base temporale, limitandosi a rappresentare la necessità del rispetto del principio di rotazione e di garantire la continuità del servizio. In assenza di motivazione sulle ragioni del frazionamento, l’artificiosità del medesimo può essere dimostrata in via indiziaria; a tale dimostrazione concorre la prefissazione della durata del contratto, implicante il raggiungimento di un importo che “lambisce” la soglia comunitaria, non coerente con la programmazione biennale.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION