Con deliberazione n. 52/2021, la Corte dei conti, Sez. Campania, fornisce chiarimenti in merito ad una richiesta di parere volta ad appurare l’obbligo, o meno, dell’Ente di ricorrere alla valutazione da parte dell’Ufficio tecnico per determinare il prezzo di acquisto di un immobile, ovvero se deve incaricare un libero professionista.
La Sezione ricorda, preliminarmente, che la limitazione dell’autonomia negoziale degli enti locali, di cui all’art. 12, comma 1-ter del D.L. n. 98/2011 (L. n. 111/2011) – che subordinava l’acquisto di immobili ad una previa valutazione da parte dell’Ente della sua indispensabilità ed indilazionabilità, nonché ad una attestazione di congruità del prezzo di acquisto da parte dell’Agenzia del Demanio – è venuta meno, a decorrere dall’anno 2020, per effetto dell’art. 57, comma 2, lettera f) del D.L. n. 124/2019 (L. n. 157/2019). Ciò non esime l’Ente dall’effettuare una approfondita istruttoria che documenti la ragionevolezza e l’utilità dell’acquisto del bene, nel rispetto dei principi del buon andamento (art. 97, comma 2, Cost.) e dell’equilibrio di bilancio (art. 97, comma 1, e 119 comma 1 Cost.), che vincolano l’amministrazione ad impiegare nel modo più efficiente possibile le risorse, anche immobiliari, di cui dispone ai fini del perseguimento degli interessi pubblici affidati alla sua cura.
Quanto alla possibilità per l’ente di ricorrere ad un professionista esterno, previa valutazione comparativa e nell’impossibilità oggettiva di utilizzare personale interno all’ente, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001, la stessa deve essere considerata come una extrema ratio, da utilizzare soltanto in casi straordinari e del tutto eccezionali, soprattutto in tutti i casi, come quello oggetto del presente parere, nei quali la prestazione consulenziale viene acquisita per assicurare lo svolgimento di attività istituzionali dell’amministrazione. Questo significa che un incarico esterno potrebbe giustificarsi solo laddove le caratteristiche concrete dell’immobile presentino peculiarità non apprezzabili secondo l’ordinaria competenza professionale che si deve esigere dal personale interno e, in ogni caso, solo dopo che sia stata verificata, in modo puntuale, l’oggettiva assenza di risorse interne idonee ad effettuare la stima dell’immobile. Inoltre, nell’attuale assetto normativo, non vi è la norma che imponga anche avvalersi dei servizi estimativi forniti dal competente Ufficio provinciale del Territorio dell’Agenzia delle Entrate, ma è chiaro che, se tale soluzione risulta più conveniente sotto il profilo economico rispetto al ricorso a professionalità esterne, essa si impone, in ragione dei suddetti principi di buon andamento e di equilibrio dei bilanci, all’ente procedente. Si tenga conto che gli uffici dell’Ente possono anche avvalersi, come ausilio nell’attività estimativa, dei parametri elaborati dall’Osservatorio del mercato immobiliare.