Anac: Accordo quadro affidabile in via diretta se l’importo è nelle soglie degli affidamenti diretti

Con comunicato del Presidente del 5 giugno, Anac ha chiarito che l’accordo quadro è affidabile anche in via diretta se l’importo rientra nelle soglie per gli affidamenti diretti.

Il quadro di riferimento è l’articolo 509 del nuovo Codice Appalti che definisce in quattro anni la durata massima dell’accordo, l’obbligo di indicare il valore totale degli affidamenti che verranno disposti nei quattro anni e il divieto di ricorrere agli accordi quadro in modo da eludere l’applicazione del codice o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.

Riguardo alle prestazioni non standardizzabili e prive di progettualità, Anac ribadisce la necessità che siano ben identificate al momento del bando. Quanto alla possibilità di affidamento diretto, l’Autorità precisa che “l’importo massimo complessivo dell’accordo quadro dovrà essere calcolato puntualmente nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 14, del decreto legislativo 36/2023 e l’eventuale possibile incremento dell’importo del contratto dovrà essere rapportato all’importo massimo stimato ai fini dell’affidamento diretto e non potrà, in ogni caso, comportare il superamento della soglia complessiva entro la quale è ammissibile il ricorso all’affidamento diretto”.

Anac considera, poi, “auspicabile che le stazioni appaltanti procedano alla consultazione di più operatori economici, assicurando che siano in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali oggetto dell’accordo quadro”.

 

La redazione PERK SOLUTION

Accordo ANCI, UPI E ABI per sospensione pagamento quota capitale mutui Enti locali

È stato sottoscritto accordo quadro tra ANCI, UPI e ABI per sospensione pagamento quota capitale 2024 sulla sospensione del pagamento della quota capitale dei mutui degli Enti locali, con l’obiettivo di continuare a sostenere gli Enti locali in considerazione delle difficoltà generate dall’aumento dei costi energetici.

L’intesa definisce le linee guida sulla base delle quali le banche aderenti possono procedere alla sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei mutui in essere, in scadenza dal 9 aprile 2024, data di sottoscrizione dell’Accordo, fino al 31 dicembre 2024 incluso. L’accordo determina inoltre  l’estensione di dodici mesi del piano di ammortamento. Per quanto riguarda, invece, gli interessi sul capitale sospeso, questi vanno corrisposti alle scadenze originarie.

Secondo quanto previsto dall’Accordo ABI-ANCI-UPI, i finanziamenti oggetto di sospensione devono avere le seguenti caratteristiche:

  • essere stipulati secondo la forma tecnica del mutuo;
  • essere intestati agli Enti locali con oneri di rimborso interamente a proprio carico;
  • il soggetto debitore e il soggetto beneficiario devono essere coincidenti;
  • non devono essere stati concessi in base a leggi speciali;
  • devono essere in corso di ammortamento;
  • non devono presentare rate scadute e non pagate da oltre 90 giorni al momento di presentazione della domanda.

Al momento di presentazione della domanda, gli Enti non devono essere sottoposti a procedure di scioglimento per fenomeni di infiltrazione mafiosa o similare. Sono inoltre esclusi dalla misura gli Enti morosi oppure in dissesto privi di ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato approvato al momento della presentazione della domanda.

Le domande di sospensione devono pervenire alle banche aderenti entro il 10 maggio 2024. Resta comunque ferma la possibilità per la banca aderente di offrire, nella propria autonomia, condizioni migliorative rispetto a quelle previste dall’Accordo, fermi restando i limiti disposti dal quadro normativo-regolamentare di riferimento.

 

La redazione PERK SOLUTION

Mutui, Accordo quadro ABI-ANCI-UPI per sospensione quota capitale 2023

ANCI, UPI ed ABI hanno stipulato un Accordo quadro contenente le linee guida in base alle quali le banche potranno procedere alla sospensione della quota capitale delle rate in scadenza nel 2023 dei mutui erogati in favore degli enti locali. L’iniziativa, unitamente alla operazione di rinegoziazione dei mutui approvata da Cdp lo scorso aprile, va quindi a completare il set di misure su cui ANCI ha lavorato in queste settimane al fine di ridurre gli oneri da rimborso prestiti per fare fronte alla carenza di liquidità in un contesto caratterizzato da un generale e persistente incremento dei prezzi, in particolare quelli energetici e delle materie prime.

L’Accordo prevede la possibilità di sospendere il pagamento della quota capitale delle rate dei mutui in essere (solo i contratti stipulati nella forma tecnica del mutuo) in scadenza nel periodo intercorrente tra il 27 luglio 2023 – data di stipula dell’Accordo – e il 31 dicembre 2023, con estensione di sei mesi della durata del piano di ammortamento originario. La durata complessiva non potrà comunque risultare superiore a 30 anni.

Non vengono modificate le condizioni economiche contrattualmente previste: il tasso di interesse al quale viene realizzata l’operazione di sospensione è quello originariamente previsto nel contratto. Gli interessi maturati nel periodo di sospensione dovranno essere corrisposti alla banca alle scadenze contrattualmente previste.

È previsto un meccanismo di adesione volontaria da parte delle banche che possono offrire condizioni migliorative rispetto a quelle previste dall’Accordo, nonché modalità e soluzioni operative con effetti equivalenti. Non è previsto il pagamento di commissioni, al netto degli oneri relativi agli atti connessi all’operazione di sospensione.

Tra le cause di esclusione vanno ricordate l’eventuale attivazione nei confronti dell’ente della procedura di scioglimento conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, la presenza di morosità pregresse o di rate scadute e non pagate da oltre 90 giorni al momento di presentazione della domanda, la condizione di dissesto finanziario qualora, al momento della presentazione della domanda, non sia stata approvata l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato di cui all’art. 261 del TUEL. Lo stato di riequilibrio finanziario pluriennale (predissesto) non è condizione di esclusione.

Gli enti hanno tempo fino al 30 settembre 2023 per presentare la domanda di sospensione utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione dalle banche. Queste si impegnano a fornire una risposta entro i 30 giorni successivi. L’ABI pubblica sul proprio sito web l’elenco aggiornato delle banche aderenti (www.abi.it).

Si ritiene opportuno ricordare che con il dl “Milleproroghe” (art. 3-ter, co. 3, dl 198/2022), al fine di assicurare la più ampia efficacia di operazioni di rinegoziazione/sospensione dei mutui bancari, sono state recepite le proposte formulate dall’Anci che consentono di derogare ai limiti all’indebitamento di cui all’art. 204 TUEL e ai requisiti di convenienza finanziaria dell’operazione previsti dall’art. 41, commi 2 e 2-bis della L. 448/2001, nonché di evitare il rilascio di nuove garanzie, estendendo in via automatica quelle attualmente prestate al fine di assicurare la copertura al prolungamento del periodo di ammortamento.

Anche per i mutui bancari vale quanto disposto dall’articolo 7, comma 2 del dl n. 78/2015, da ultimo modificato sempre con il dl “Milleproroghe” (art. 3-ter, co. 1) che consente di utilizzare i risparmi di linea capitale, fino al 2025, senza alcun vincolo di destinazione, quindi anche per spesa corrente. Si ritiene che l’utilizzo di tali risparmi non debba considerarsi in alcun modo vincolato alle maggiori spese energetiche, sebbene queste costituiscano il quadro di riferimento all’interno del quale è stata introdotta la norma di favore.

In considerazione dell’ulteriore proroga dei termini di approvazione del bilancio di previsione al 15 settembre 2023, si ricorda, infine, che per quest’anno agli enti locali è consentito di rinegoziare o sospendere la quota capitale di mutui e altre forme di prestito mediante delibera di giunta, anche in esercizio provvisorio, fermo restando l’obbligo di provvedere successivamente alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione (art. 3-ter, co. 2, dl 198/2022) (Fonte IFEL).

 

La redazione PERK SOLUTION

Nelle gare va indicata la quantità di fornitura richiesta e non soltanto la percentuale

Affinché le imprese formulino offerte consapevoli, è necessario che la stazione appaltante fornisca ai concorrenti almeno una stima presunta delle quantità di fornitura richieste, sulla base anche delle precedenti esperienze. Indicare soltanto la percentuale al posto della quantità non è corretto sia dal punto di vista del principio di trasparenza amministrativa che da quello della buona fede nella formazione del contratto. È quanto stabilito dall’Anac nel parere di precontenzioso n. 33 del 25 gennaio 2023 fornendo un parere richiesto da un operatore economico nell’ambito della gara dell’importo di 32.884.615 euro indetta dall’Aeronautica Militare per l’affidamento dell’accordo quadro di fornitura di prodotti alimentari.

L’operatore economico si è rivolto all’Anac ha evidenziato che, nell’ambito del Sistema dinamico di acquisizione della Pubblica amministrazione, gestito da Consip, l’Aeronautica Militare invitava a presentare offerta per un contratto di forniture di generi alimentari per il confezionamento del vitto presso propri Enti, suddiviso in otto lotti territoriali. Per ogni lotto era previsto l’elenco dei prodotti alimentari e dei relativi prezzi ma non l’indicazione delle quantità che la stazione appaltante stima necessarie alle proprie esigenze. Al posto delle quantità presunte, la stazione appaltante indicava la percentuale sul totale di ciascuna delle 17 categorie comprensive di 613 prodotti (ad esempio: “salse e condimenti 0,92%; acqua e bevande 7,58%; prodotti ortofrutticoli freschi e di quarta gamma 9,91%; carni fresche 19,19%” ecc.). Secondo la società che si è rivolta all’Autorità la gara fatta in questo modo impedisce la partecipazione: la mancata indicazione delle quantità infatti non consente ai concorrenti di formulare un’offerta consapevole.

Anac dà ragione all’operatore economico ricordando che secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, il bando di gara deve indicare la quantità e/o il valore stimato nonché una quantità e/o un valore massimo dei prodotti da fornire in forza di un accordo quadro. Nel caso in esame, l’indicazione delle percentuali è troppo poco dettagliata: le categorie comprendono un elevato numero di prodotti di cui, appunto, non c’è alcuna quantificazione nemmeno stimata, e ciò, secondo l’Autorità, non consente agli operatori economici un’adeguata ponderazione utile a formulare offerte consapevoli. Per consentire ai concorrenti di formulare un’offerta seria e ponderata, occorre ridurre il margine di incertezza. Il criterio utilizzato dall’Aeronautica invece non è idoneo a ridurre a un livello ragionevole i margini di rischio imprenditoriale, e quindi è necessario fornire ai concorrenti almeno una stima presunta delle quantità di fabbisogno della stazione appaltante sulla base anche delle precedenti esperienze (fonte Anac).

 

La redazione PERK SOLUTION

Anticipo Tfs-Tfr, prorogato l’Accordo quadro

Il Dipartimento della Funzione Pubblica rende noto che è stato adottato, con la firma del ministro per la Pubblica amministrazione, il decreto ministeriale di proroga dell’Accordo quadro per l’anticipo del Tfs-Tfr (trattamento di fine servizio-trattamento di fine rapporto), già sottoscritto e formalizzato con Dm 19 agosto 2020 e con validità fino al 30 giugno 2022, che rinnova l’efficacia della misura, che agevola l’accesso al trattamento di fine servizio-rapporto da parte dei dipendenti pubblici. Il rinnovo è valido ed efficace per ventiquattro mesi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto. Resta ferma la disciplina contenuta nell’Accordo quadro relativa ai criteri e alle condizioni per l’accesso all’anticipo agevolato. Per il richiedente che accede alla pensione con il requisito previsto dall’articolo 14, decreto-legge n. 4 del 2019, convertito dalla legge n. 26 del 2019, si applica il decreto direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del 27 ottobre 2021, recante “Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 268 del 10 novembre 2021, per il biennio 2023-2024.
Sul decreto sono stati acquisiti gli atti di assenso da parte di tutti gli attori istituzionali coinvolti: ministero dell’Economia, ministero del Lavoro, Abi e Inps.

 

La redazione PERK SOLUTION

ANCI: Accordo quadro Anci-Conai. Il bando per i contributi sulle attività di comunicazione locale 2022

L’Accordo Quadro ANCI-CONAI è, come noto, lo strumento, previsto già dal Decreto Ronchi del 1997 e poi dal D.Lgs 152/06, attraverso il quale il sistema consortile garantisce ai Comuni italiani la copertura degli oneri sostenuti per fare le raccolte differenziate dei rifiuti di imballaggi.
L’Accordo è costituito da una parte generale che riporta i principi e le modalità applicative generali valide dal 1° gennaio 2020 (Accordo quadro ANCI-CONAI 2020-2024), e dagli Allegati Tecnici, uno per ogni materiale, che disciplinano le convenzioni che ciascun Comune, direttamente o tramite un soggetto terzo, può sottoscrivere con ciascun Consorzio di Filiera. Le convenzioni dell’Accordo quadro sono una possibilità per i Comuni, non un obbligo, in virtù del carattere sussidiario proprio del sistema consortile e delle caratteristiche dell’Accordo Quadro stesso.
Operativamente, ciascun Comune che ha attivato la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio di un materiale, sottoscrivendo la relativa convenzione, si impegna a conferire i rifiuti di imballaggio al Consorzio di Filiera, secondo le modalità riportate nell’Allegato Tecnico relativo. Parallelamente, il Consorzio di Filiera si impegna a ritirare il materiale e garantirne il successivo avvio a riciclo. Il Consorzio di Filiera si impegna, inoltre, a garantire il riconoscimento di corrispettivi, variabili in funzione della quantità e della qualità del materiale conferiti, che costituiscono gli oneri della raccolta differenziata.
Anci ricorda che l’accordo quadro 2020-2024 riserva particolare attenzione agli aspetti legati alla comunicazione locale. Per contribuire a questa importante attività di supporto al servizio di raccolta differenziata il sistema Conai/Consorzi di filiera conferma anche per il 2022 l’individuazione di un budget (scarica il bando) di un milione e cinquecentomila euro da dedicare alle attività di comunicazione nei territori.
La struttura tecnica Anci-Conai è a disposizione per chiarimenti all’indirizzo dedicato strutturatecnica@anci.it. 

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION