Bando Comunicazione locale Anci Conai 2023. Entro il 19 maggio la presentazione delle domande

L’Accordo di Programma Quadro Anci-Conai 2020-2024 per la raccolta e il recupero dei rifiuti di imballaggio ha confermato la particolare attenzione agli aspetti legati alla comunicazione locale, volta principalmente ad informare e sensibilizzare i cittadini alla raccolta differenziata e all’avvio a riciclo dei rifiuti di imballaggio.
Per contribuire allo sviluppo di questa importante attività di supporto alla gestione del servizio di raccolta differenziata organizzato dagli enti locali o dai soggetti da essi delegati, il sistema Conai/Consorzi di Filiera confermano anche per il 2023 l’apposito Bando, con l’individuazione di budget totale di un milione e cinquecentomila euro.
Le modalità di erogazione sono riportate nelle Linee Guida Bando Comunicazione Locale 2023 che riportano in particolare: gli indirizzi e i principi generali che devono ispirare le campagne e le attività informative, formative e di educazione degli enti locali; i requisiti dei progetti di comunicazione; le modalità di presentazione e approvazione dei progetti.
Possono essere presentati progetti riferiti ad attività condotte nel corso dell’anno 2023 e del primo semestre 2024.
La scadenza per la presentazione delle domande è il 19 maggio 2023 (fonte Anci).

 

La redazione PERK SOLUTION

 

Accordo di programma tra Comuni per contribuire alle spese di manutenzione della Caserma dei Carabinieri

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 2/2021, si esprime sulla possibilità di un Comune di stipulare un accordo di programma con altri Comuni territorialmente limitrofi nel cui ambito è insediata una Stazione dei Carabinieri, al fine di contribuire alle spese ed oneri connessi alle opere di manutenzione straordinaria dell’immobile occupato dalla predetta Stazione dell’Arma dei Carabinieri”. Non appare rilevante ai fini della legittimità l’ubicazione della caserma nel territorio del solo Comune, o la titolarità della proprietà dell’immobile, ma il fatto che l’area territoriale coperta dalla stazione di sicurezza includa il comune istante. La Sezione ricorda che la materia in esame rientra nella competenza dello Stato e, nel caso specifico del ministero dell’interno, su cui gravano pertanto in prima istanza i relativi oneri. Il presupposto per un’attivazione del comune deve pertanto basarsi su una specifica richiesta del livello superiore di governo e un intervento sussidiario, per essere coerente con le finalità istituzionali proprie degli enti locali, deve essere motivato dalla necessità di assicurare il mantenimento di un presidio di pubblica sicurezza. E questo compito spetta all’ente nell’esercizio della propria autonomia istituzionale, nell’ambito del sistema multilivello, sulla base degli strumenti normativi esistenti. Quanto alla ripartizione delle spese, la Corte non può interferire nella relativa quantificazione, che afferisce alla discrezionalità amministrativa dell’ente. L’eventuale partecipazione concretizza una spesa in conto capitale che va contabilizzata con le modalità previste per i trasferimenti in c/capitale ad altri enti pubblici.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION