Principio di rotazione va rispettato in caso di affidamenti diretti successivi non compresi nell’accordo quadro

In caso di affidamento al medesimo operatore per l’acquisto di beni e servizi non previsto dall’accordo quadro si applica il principio di rotazione. È questa, in sintesi, la risposta del Ministero dell’infrastrutture e dei trasporti ad una richiesta di parere.

Gli accordi quadro sono strumenti che permettono alla stazione appaltante di acquisire beni/servizi in modo semplificato, ma vincolato alle condizioni predefinite. In caso di affidamenti diretti successivi per beni o servizi non compresi nell’accordo quadro, si tratta di un affidamento nuovo e distinto, che deve essere regolato secondo le norme del Codice dei Contratti Pubblici. Se l’accordo quadro è attivo e contiene il materiale aggiuntivo richiesto, la stazione appaltante deve fare ricorso all’accordo quadro. Solo nel caso in cui l’accordo sia esaurito, non capiente o non copra la categoria di beni/servizi specifici, può procedere con un nuovo affidamento. Qualora il materiale aggiuntivo non sia previsto nell’accordo quadro l’affidamento successivo non può essere considerato una mera estensione dell’accordo quadro; si tratta invece di un nuovo affidamento. Pertanto, deve seguire le procedure ordinarie o semplificate previste per gli affidamenti sotto-soglia, con la verifica del principio di rotazione. Il vademecum ANAC ribadisce che il principio di rotazione: si applica agli affidamenti diretti e alle procedure negoziate sotto soglia. Mira a garantire il pluralismo competitivo, evitando che lo stesso operatore economico benefici di affidamenti ripetuti senza gara. Può essere derogato solo con adeguata motivazione. La stazione appaltante deve motivare la scelta dell’operatore economico uscente in termini di: Caratteristiche del mercato (assenza di altri operatori idonei); Convenienza economica (affidamento più vantaggioso in termini di tempi/costi).

In conclusione se:

– il materiale previsto è presente nell’accordo quadro: l’acquisto deve avvenire tramite l’accordo quadro attivo.

– il materiale non previsto non è presente nell’accordo quadro si configura un nuovo affidamento e deve rispettare il principio di rotazione.

L’affidamento diretto al medesimo operatore economico è ammesso solo previa adeguata motivazione che giustifichi la deroga al principio di rotazione, come ribadito dal vademecum ANAC, secondo le previsioni di cui al comma 4 dell’art. 49 del d.lgs. n. 36/2023, come modificato dall’art. 17 del d.lgs. n. 209/2024.

 

 

La redazione PERK SOLUTION

Contributo ANAC e accordi quadro: I chiarimenti del MIT

Con il parere 3189 del 30 gennaio 2025, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha fornito chiarimenti in merito alla determinazione del contributo ANAC in presenza di accordi quadro.

In particolare, il Ministero chiarisce che il contributo ANAC è stabilito secondo nuove tariffe in vigore dal 2023, come previsto dalla delibera n. 621/2022. La contribuzione varia in base alla tipologia di gara e viene calcolata sul valore complessivo dell’appalto. Per gli Accordi Quadro, il contributo va calcolato sull’importo complessivo dell’accordo stesso, senza includere i singoli contratti attuativi. Questo è in linea con le indicazioni ANAC, che non richiedono l’impegno di fondi aggiuntivi per ciascun contratto attuativo separato.

Tale interpretazione è costante ed è in linea ai pareri resi da questo Supporto Giuridico, in base ai quali, il contributo è dovuto una sola volta in relazione all’importo complessivo dell’accordo quadro. I contratti attuativi, se privi di una nuova competizione (es. rilancio), non comportano ulteriori obblighi di contributo. Il Bando Tipo di ANAC conferma che l’importo del contributo va calcolato sull’importo stimato massimo dell’accordo quadro e impegnato al momento della gara iniziale.

 

La redazione PERK SOLUTION

Accordi quadro: le FAQ aggiornate da ANAC

L’Anac ha aggiornato la sezione FAQ (Frequently asked questions) sui contratti pubblici del sito istituzionale con la pubblicazione delle domande e risposte sulla tematica dell’Accordo quadro. L’Autorità intende in questo modo fornire indicazioni al mercato per il corretto utilizzo di uno strumento spesso adottato dalle stazioni appaltanti in maniera distorta.

Le nuove Faq tengono conto dell’innovazione apportata dall’attuale codice dei contratti che consente l’applicabilità dell’accordo quadro a settori non contemplati dalla normativa precedente che limitava questo istituto esclusivamente ai lavori di manutenzione escludendo esplicitamente i servizi di progettazione e gli altri servizi di natura intellettuale: ora invece gli accordi quadro possono essere applicati a tutti i tipi di appalti.

L’accordo quadro è uno strumento contrattuale e non una procedura di affidamento. Anche se gli accordi quadro non sono più limitati ai soli lavori di manutenzione, chiarisce Anac nelle Faq, non significa siano lo strumento contrattuale più adeguato per tutti i tipi di appalto. Per questo motivo, l’Amministrazione dovrebbe valutare l’opportunità di utilizzare l’accordo quadro tenendo conto dei vantaggi e degli svantaggi da esso derivanti in relazione alle condizioni del mercato in questione. L’impiego degli accordi quadro è più idoneo per gli appalti che rispondono ad esigenze consolidate, ripetute nel tempo, il cui numero, così come l’esatto momento del loro verificarsi, non sia noto in anticipo. Le Faq infine danno risposta a dubbi di natura procedurale, specie riguardo agli accordi stipulati con più operatori economici, dando indicazioni sul corretto svolgimento del confronto concorrenziale e sulla possibilità di apportare varianti in corso di esecuzione.

 

La redazione PERK SOLUTION

Centrali d’acquisto, le indicazioni di ANAC

Con un Comunicato del Presidente del 7 luglio 2021, ANAC interviene sull’aggregazione delle centrali d’acquisto, e sugli obblighi di fornitore e amministrazione. Il chiarimento serve di supporto per le amministrazioni e gli enti nella gestione degli accordi e delle convenzioni, indicando la corretta applicazione della normativa vigente e l’esatta ripartizione delle competenze tra centrale d’acquisto, fornitore e amministrazione.
In particolare, le centrali di committenza e i soggetti aggregatori:
• supportano le stazioni appaltanti nella pianificazione dei fabbisogni e nel monitoraggio dei consumi e della spesa, al fine della corretta quantificazione della domanda complessiva e, quindi, dell’importo da porre a base di gara per l’affidamento dell’accordo quadro o della convenzione.
• pianificano, sulla base dei fabbisogni comunicati dalle stazioni appaltanti interessate, le gare da approntare nel periodo di riferimento;
• definiscono chiaramente le modalità di adesione all’accordo quadro/convenzione, la capienza massima dell’accordo e i limiti quantitativi imposti a ciascuna stazione appaltante.
• definiscono, altresì, le condizioni e le modalità per l’adesione in misura superiore rispetto al fabbisogno stimato, ad esempio, richiedendo la sottoscrizione di un nuovo contratto con il fornitore nei limiti della capienza massima dell’accordo/convenzione;
• disciplinano, in modo chiaro e dettagliato, gli obblighi posti a carico del fornitore. Lo stesso può impegnarsi nei limiti dell’importo massimo previsto nell’accordo/convenzione; pertanto, al fine del rispetto di tale limite, è essenziale procedere al monitoraggio costante delle adesioni, prevedendo idonee azioni di comunicazione e di controllo, con individuazione dei soggetti responsabili. Con riferimento ai contratti destinati ad un elevato numero di stazioni appaltanti, sarebbe preferibile la previsione di un sistema di controllo automatizzato che blocchi nuove adesioni al raggiungimento della capienza massima dell’accordo;
• controllano l’esecuzione dell’accordo quadro/convenzione, anche al fine del monitoraggio dei consumi e della spesa. Tale attività è distinta rispetto al controllo in merito all’esecuzione dei contratti discendenti, che è rimesso, invece, alla singola amministrazione;
• possono prevedere, nel bando di gara, misure per garantire la continuità del servizio o della fornitura nel caso in cui la capienza massima sia raggiunta prima del termine fissato di vigenza dell’accordo quadro/convenzione, quali la possibilità dell’attivazione di lotti aggiuntivi per il caso in cui sia esaurita la capienza dell’accordo con riferimento ad alcuni lotti.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION