In caso di affidamento al medesimo operatore per l’acquisto di beni e servizi non previsto dall’accordo quadro si applica il principio di rotazione. È questa, in sintesi, la risposta del Ministero dell’infrastrutture e dei trasporti ad una richiesta di parere.
Gli accordi quadro sono strumenti che permettono alla stazione appaltante di acquisire beni/servizi in modo semplificato, ma vincolato alle condizioni predefinite. In caso di affidamenti diretti successivi per beni o servizi non compresi nell’accordo quadro, si tratta di un affidamento nuovo e distinto, che deve essere regolato secondo le norme del Codice dei Contratti Pubblici. Se l’accordo quadro è attivo e contiene il materiale aggiuntivo richiesto, la stazione appaltante deve fare ricorso all’accordo quadro. Solo nel caso in cui l’accordo sia esaurito, non capiente o non copra la categoria di beni/servizi specifici, può procedere con un nuovo affidamento. Qualora il materiale aggiuntivo non sia previsto nell’accordo quadro l’affidamento successivo non può essere considerato una mera estensione dell’accordo quadro; si tratta invece di un nuovo affidamento. Pertanto, deve seguire le procedure ordinarie o semplificate previste per gli affidamenti sotto-soglia, con la verifica del principio di rotazione. Il vademecum ANAC ribadisce che il principio di rotazione: si applica agli affidamenti diretti e alle procedure negoziate sotto soglia. Mira a garantire il pluralismo competitivo, evitando che lo stesso operatore economico benefici di affidamenti ripetuti senza gara. Può essere derogato solo con adeguata motivazione. La stazione appaltante deve motivare la scelta dell’operatore economico uscente in termini di: Caratteristiche del mercato (assenza di altri operatori idonei); Convenienza economica (affidamento più vantaggioso in termini di tempi/costi).
In conclusione se:
– il materiale previsto è presente nell’accordo quadro: l’acquisto deve avvenire tramite l’accordo quadro attivo.
– il materiale non previsto non è presente nell’accordo quadro si configura un nuovo affidamento e deve rispettare il principio di rotazione.
L’affidamento diretto al medesimo operatore economico è ammesso solo previa adeguata motivazione che giustifichi la deroga al principio di rotazione, come ribadito dal vademecum ANAC, secondo le previsioni di cui al comma 4 dell’art. 49 del d.lgs. n. 36/2023, come modificato dall’art. 17 del d.lgs. n. 209/2024.
La redazione PERK SOLUTION