Contributo in favore dei servizi sociali dei Comuni per accoglienza profughi ucraini

È stata emanata l’ordinanza di Protezione civile n. 927 del 3 ottobre 2022, che attiva la misura prevista dall’art. 44, comma 4, del decreto-legge n. 50/2022, convertito in legge n. 91/2022, relativa al supporto economico a favore dei Comuni ospitanti un significativo numero di persone cittadini ucraini titolari o richiedenti il permesso di protezione temporanea, per il rafforzamento dell’offerta di servizi sociali.
Per accedere al contributo, forfettario e una tantum, i Comuni dovranno farne richiesta secondo i criteri previsti dall’ordinanza, tramite l’invio dell’apposito modulo, debitamente compilato, alla PEC fondosocialeucraina@pec.anci.it, entro e non oltre il 16 novembre 2022.
A supporto degli Enti locali, Anci ha redatto delle apposite linee guida.
I Comuni potranno richiedere ulteriori chiarimenti, esclusivamente riferiti alla procedura o a difficoltà tecniche connesse alla trasmissione del modulo, scrivendo all’indirizzo mail dedicato infofondoucraina@anci.it.

Allegati:
– Il modulo in word per la richiesta di contributo
– Le linee guida Anci per la compilazione della richiesta di contributo
– Le Faq Anci sull’erogazione del contributo

 

La redazione PERK SOLUTION

Utilizzo avanzo libero per accoglienza profughi

La Corte dei conti, Sez. Veneto, con deliberazione n. 116/2022, fornisce chiarimenti in merito all’utilizzo della quota libera del risultato di amministrazione per il finanziamento della spesa di sostentamento materiale e morale di profughi ucraini ospitati nel territorio comunale, quale spesa corrente una tantum, circoscritta all’esercizio 2022.

La Sezione ricorda come la ratio dell’art. 187, commi 2 del TUEL è quello di circoscrivere la quota libera dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio precedente a scopi di sana gestione finanziaria, talché esso “non può essere inteso come una sorta di utile esercizio, il cui impiego sarebbe nell’assoluta discrezionalità dell’amministrazione. Anzi, l’avanzo di amministrazione “libero” delle autonomie territoriali è soggetto a un impiego tipizzato” (Corte cost. n. 138/209). In tal senso, il comma 3 bis del richiamato art. 187 preclude l’uso dell’avanzo libero nel caso in cui l’ente versi nelle fattispecie di cui agli artt. 195 e 222, salvo l’utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio dell’art. 193.

Pertanto, secondo il richiamato art. 187, comma 2, la quota libera dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio precedente, accertato ai sensi dell’art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1 dell’art. 187, può essere utilizzata con provvedimento di variazione di bilancio per le finalità di cui alle lett.e a), b), c), d), e), “indicate in ordine di priorità” (ved. anche principio 9.2, Allegato 4/2, D. Lgs. 118/2011).

Per spese corrente una tantum si intende la spesa significativamente priva dei caratteri di continuità temporale e certezza nel tempo, propri al contrario delle spese correnti a carattere permanente, e diversamente connotata dai tratti di estemporaneità, sporadicità e imprevedibilità “quali fattori qualificanti le spese elencate all’art. 187, comma 2, del TUEL, per la cui copertura il legislatore ammette l’utilizzazione di una voce di entrata altrettanto estemporanea quale è l’avanzo di amministrazione (…) voce dell’entrata che si caratterizza anch’essa per incertezza nell’an e nel quantum (…) e che per sua natura è verificabile solo ex post, dopo l’approvazione al 30 aprile del consuntivo dell’esercizio precedente”.

In conclusione, sarà possibile attingere all’avanzo libero ex art. 187, comma 2, lett. d), TUEL per le spese aventi le predette peculiarità giuscontabili, “fermo restando che la qualificazione in concreto della fattispecie riferita dal Comune è di esclusiva competenza dell’ente che, qualora pervenga all’adozione di provvedimenti che comportino tali spese, sarà tenuto ad evidenziare, in motivazione, oltre ai presupposti di legge, la legittimità e la congruità delle stesse spese”.

 

La redazione PERK SOLUTION