Non serve il Green Pass per accedere agli uffici pubblici

Il Garante per la protezione dei dati personali ha inviato alla Regione Siciliana una richiesta di informazioni in merito alle nuove modalità per l’accesso degli utenti agli uffici pubblici e agli edifici aperti al pubblico introdotte dall’ordinanza presidenziale del 13 agosto 2021, n. 84, nell’ambito delle misure di contrasto della pandemia da Covid19.

L’ordinanza prevede che le persone sprovviste della certificazione verde non possono accedere agli uffici pubblici e agli edifici aperti al pubblico e possono usufruire dei servizi, anche di quelli resi da privati preposti all’esercizio di attività amministrative, esclusivamente in via telematica, o comunque da remoto.

Le misure di sanità pubblica che implichino il trattamento di dati personali – ricorda l’Autorità – ricadono nelle materie assoggettate alla riserva di legge statale e, pertanto, non possono essere introdotte con un’ordinanza regionale, ma solo attraverso una disposizione di rango primario, previo parere del Garante.

Non risulta, inoltre, che i più recenti interventi normativi in tema di certificazioni verdi abbiano imposto l’esibizione di tali documenti per l’accesso dell’utenza agli uffici pubblici o similari, per cui il loro utilizzo per finalità ulteriori e con modalità difformi rispetto a quanto previsto dalla legge statale creerebbe una evidente disparità di trattamento a livello territoriale.

Il Garante privacy quindi, oltre a chiedere chiarimenti ha invitato la Regione – già destinataria di un “avvertimento” sui trattamenti di dati personali relativi allo stato vaccinale dei dipendenti pubblici – a sospendere l’efficacia di tali misure nell’ipotesi in cui siano già state messe in atto, circoscrivendo l’uso delle certificazioni verdi ai soli casi individuati dalle disposizioni di legge statali.