5 per mille dell’IRPEF spettanti ai comuni relativi all’anno d’imposta 2022 – anno finanziario 2023

La Direzione Centrale della Finanza Locale comunica che in data 16 luglio 2024, sono state erogate, in conformità agli importi evidenziati sul sito dell’Agenzia delle Entrate (elenchi degli ammessi e degli esclusi con indicazione delle scelte e degli importi pubblicati in data 27 giugno 2024), le somme concernenti il 5 per mille dell’IRPEF spettanti ai comuni interessati e relative all’anno d’imposta 2022 – anno finanziario 2023.

Gli enti beneficiari possono visualizzare l’importo ad essi assegnato sul sito della Direzione Centrale per la Finanza Locale nella sezione “Consulta le banche dati” selezionando “Pagamenti” alla voce di spettanza “cinque per mille”.

Per quanto riguarda la compilazione e la trasmissione del rendiconto e della relazione illustrativa si rinvia alle disposizioni contenute nella circolare n. 81 del 28 luglio 2022.

La Direzione rammenta, al riguardo, che per i comuni che hanno ricevuto contributi pari o superiori ad euro 20.000,00, la documentazione dovrà essere trasmessa esclusivamente con procedura informatica, mentre per i comuni che hanno ricevuto contributi inferiori ad euro 20.000, resta l’obbligo di compilare il rendiconto e la relazione utilizzando i modelli ministeriali e conservarli agli atti del proprio Ufficio per almeno dieci anni anche per successivi controlli e ispezioni operati dalle competenti Prefetture – Uffici Territoriali del Governo.

Si ricorda, altresì, l’obbligo di pubblicazione del rendiconto e della relazione illustrativa sul proprio sito internet come stabilito dall’articolo 8 del decreto legislativo n.111 del 3 luglio 2017 e dall’articolo 16 del D.P.C.M. del 23 luglio 2020.

Allegati A e B

 

La redazione PERK SOLUTION

Contributo cinque per mille IRPEF ai comuni. Assegnazioni 2022 – anno d’imposta 2020

Con la Circolare FL n. 81/2022, la Direzione Centrale della Finanza Locale rende noto che in data 6 luglio 2022 si è provveduto al pagamento delle quote spettanti ai Comuni per l’anno d’imposta 2020 – anno finanziario 2021, secondo l’elenco fornito dal Ministero dell’Economia e delle Finanza – Agenzia delle Entrate. Per quanto riguarda l’utilizzo dei contributi erogati e le modalità di predisposizione del rendiconto e della relazione illustrativa, occorre far riferimento alla vigente normativa in materia, in particolare al D.P.C.M. del 23 luglio 2020 che ha modificato e integrato i precedenti D.P.C.M. del 23 aprile 2010 e del 7 luglio 2016.

Gli enti che ricevono contributi per importi superiori a 20.000 Euro devono trasmettere il rendiconto e la relazione illustrativa con procedura informatica, mentre gli enti che ricevono importi inferiori devono redigere il rendiconto e la relazione sui modelli cartacei predisposti da questo Ministero e conservarli agli atti del proprio Ufficio per almeno dieci anni. L’utilizzo e la rendicontazione devono essere effettuati entro l’anno successivo alla corresponsione degli importi spettanti e si richiama l’attenzione sugli obblighi di pubblicazione indicati nei commi 5 e 6 dell’articolo 16 del citato D.P.C.M. del 23 luglio 2020.

Tutti gli enti beneficiari dei contributi per il cinque per mille dell’IRPEF devono osservare tutte le norme previste dalla legislazione in materia, tenuto conto che, annualmente, le Prefetture effettuano controlli ispettivi che possono comportare l’applicazione delle sanzioni stabilite nell’articolo 17 del D.P.C.M. del 23 luglio 2020.

Allegati:

Circolare DAIT n.81/2022 – Modello A 
Circolare DAIT n.81/2022 – Modello A (.zip) 
Circolare DAIT n.81/2022 – Modello B
Circolare DAIT n.81/2022 – Modello B (.zip)

 

La redazione PERK SOLUTION

5 per mille 2021, ai comuni 14,9 milioni di euro

Sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate sono disponibili gli elenchi per la destinazione del 5 per mille dell’anno finanziario 2021 con i dati relativi alle preferenze espresse dai contribuenti nella propria dichiarazione dei redditi. Si tratta di oltre 72mila enti tra volontariato, ricerca sanitaria e scientifica, associazioni sportive dilettantistiche, enti per la tutela dei beni culturali e paesaggistici, enti gestori delle aree protette e quasi 8mila Comuni.

L’elenco degli ammessi comprende in totale 72.738 enti, suddivisi per categoria. Anche quest’anno in cima alla classifica si trovano gli enti del volontariato (52.162), seguiti da associazioni sportive dilettantistiche (11.854), enti impegnati nella ricerca scientifica (528), enti che operano nel settore della sanità (106), enti dei beni culturali e paesaggistici (146) ed enti gestori delle aree protette (24). Nell’elenco figurano anche 7.918 Comuni, a cui sono destinati 14,9 milioni di euro.

Le preferenze dei contribuenti, il volontariato in cima alle preferenze – In base alle scelte espresse dai cittadini, il 5per mille 2021 distribuirà nel complesso quasi 507milioni di euro agli oltre 72mila enti ammessi. In testa, come settore, si conferma il volontariato, destinatario di oltre 331milioni. Il secondo settore è la ricerca sanitaria, premiata con oltre 76milioni di euro, mentre al terzo posto si trova un altro settore collegato alla ricerca, quella scientifica, al quale saranno destinati nel complesso 66,2 milioni di euro. Seguono i Comuni (14,9 milioni di euro), le associazioni sportive dilettantistiche (15,4 milioni), gli enti per la tutela dei beni culturali e paesaggistici (con oltre 2milioni) e gli enti gestori delle aree protette (609mila euro).

 

La redazione PERK SOLUTION

Assegnazione contributo 5 per mille – anno di imposta 2019

Con la Circolare FL n. 46 del 29 luglio 2021, la Direzione centrale della Finanza Locale ha reso noto i modelli per la predisposizione del rendiconto che i comuni devono presentare per l’utilizzo del contributo del 5 per mille dell’Irpef relativo all’anno d’imposta 2019 – esercizio finanziario 2020. L’elenco dei pagamenti effettuati ai comuni, in data 20 luglio scorso, è disponibile al seguente link.
La circolare rammenta che secondo quanto previsto dall’articolo 16 del D.P.C.M. del 23 luglio 2020, tutti i beneficiari dei contributi hanno l’obbligo, entro un anno dalla ricezione delle somme, di redigere apposito rendiconto, accompagnato da una relazione illustrativa dal quale risulti la destinazione e l’utilizzo delle somme percepite, utilizzando il corrispondente modello predisposto dall’Amministrazione competente. Solo i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti devono procedere alla trasmissione del rendiconto e della relazione illustrativa attraverso l’apposita procedura informatica, come da indicazioni  fornite con la circolare F.L. n.10/2018del 12 marzo 2018. I restanti comuni devono conservare la documentazione agli atti del proprio ufficio almeno per dieci anni, anche per eventuali controlli ispettivi di codeste Prefetture. 
Si rammenta l’obbligo di pubblicazione del rendiconto e della relazione illustrativa da parte degli enti del contributo sul proprio sito internet, come indicato nei commi 5 e 6 dell’articolo 16 del D.P.C.M. del 23 luglio 2020. e di trasmissione, tramite PEC (all’indirizzo finanzalocale.prot@pec.interno.it), del link al rendiconto pubblicato sul proprio sito WEB, entro 7 giorni dall’avvenuta pubblicazione. 

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

5 per mille, l’elenco degli Enti ammessi

L’Agenzia delle entrate, ha pubblicato sul proprio sito istituzionale, nell’area tematica “5 per mille”, gli elenchi dei destinatari del 5‰ dell’anno finanziario 2020 riguardanti le preferenze espresse dai contribuenti nelle dichiarazioni dei redditi relative all’anno d’imposta 2019. Gli elenchi pubblicati sono comprensivi degli enti che hanno usufruito della “rimessione in bonis” prevista dall’articolo 2, comma 2 del Decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16. Vengono resi disponibili in ordine decrescente di importo attribuito a ciascun nominativo con l’indicazione dei dati della Regione, della Provincia e del Comune in cui ha la sede legale l’ente.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

5 per mille, entro il 30 giugno 2021 la relazione sui controlli ispettivi

Con Circolare F.L. n. 10/2021, la Direzione Centrale della Finanza Locale, tenuto conto dell’emergenza sanitaria legata al COVID 19, proroga al 30 giugno 2021 il termine entro il quale le Autorità di Governo (Prefetture, Commissari del Governo nelle Province di Trento e Bolzano, Presidenza della Giunta Regionale della Valle d’Aosta) dovranno inviare alla stessa Direzione Centrale le relazioni sui controlli ispettivi in merito all’utilizzazione e alla rendicontazione dei contributi per il cinque per mille dell’Irpef da parte dei Comuni destinatari delle relative assegnazioni.
Si ricorda che i Comuni beneficiari destinatari delle quote del 5 per mille devono redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme, un apposito rendiconto, accompagnato da una relazione illustrativa, dal quale risulti, in modo chiaro, trasparente e dettagliato, la destinazione e l’utilizzo delle somme percepite. Il rendiconto, in ogni caso, deve indicare:
a) i dati identificativi del beneficiario, tra cui la denominazione sociale, il codice fiscale, la sede legale, l’indirizzo di posta elettronica e lo scopo dell’attività sociale, nonché del rappresentante legale;
b) l’anno finanziario cui si riferisce l’erogazione, la data di percezione e l’importo percepito;
c) le spese sostenute per il funzionamento del soggetto beneficiario, ivi incluse le spese per risorse umane e per l’acquisto di beni e servizi, dettagliate per singole voci di spesa, con l’evidenziazione della loro riconduzione alle finalità ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario;
d) le altre voci di spesa comunque destinate ad attività direttamente riconducibili alle finalità ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario;
e) dettagliatamente gli eventuali accantonamenti delle somme percepite per la realizzazione di progetti pluriennali, con durata massima triennale, fermo restando l’obbligo di rendicontazione successivamente al loro utilizzo.
I rendiconti e le relative relazioni dovranno essere trasmesse, entro trenta giorni dalla data ultima prevista per la compilazione, all’amministrazione competente alla erogazione delle somme (Ministero Interno), per consentirne il controllo. A tal fine, la medesima amministrazione potrà richiedere l’acquisizione di ulteriore documentazione integrativa e potrà operare, anche a campione, controlli amministrativo-contabili delle rendicontazioni anche presso le sedi degli enti beneficiari.
Gli enti che hanno percepito contributi di importo inferiore a 20.000 euro non sono tenuti, salva espressa richiesta dell’amministrazione, all’invio del rendiconto e della relazione, che dovranno comunque essere redatti entro un anno dalla ricezione degli importi e conservati per 10 anni.
I beneficiari del contributo del cinque per mille non possono utilizzare le somme a tale titolo percepite per coprire le spese di pubblicità sostenute per campagne di sensibilizzazione sulla destinazione della quota del cinque per mille, a pena di recupero del contributo.
Gli enti beneficiari hanno, altresì, l’obbligo di pubblicare sul proprio sito web, gli importi percepiti ed il rendiconto, dandone comunicazione al Ministero entro i successivi sette giorni.
Con la Circolare FL n. 17/2018, la Direzione della Finanza Locale ha impartito le istruzioni in merito l’esercizio dei poteri ispettivi previsti dalla normativa che disciplina l’attribuzione del 5 per mille dell’IRPEF. Di seguito gli aspetti salienti del controllo come previsti dalla Circolare:
1. Individuazione in almeno il 15 per cento il numero degli enti che devono essere ispezionati per ogni esercizio finanziario. I Comuni saranno individuati in base a sorteggio.
2. Le somme erogate a titolo di 5 per mille dell’IRPEF devono essere utilizzate entro un anno dalla data di ricezione delle stesse da parte dei Comuni interessati il quale decorre, convenzionalmente, dal secondo mese dell’avvenuta erogazione dell’importo da parte della Direzione Centrale, per cui il controllo può essere eseguito dopo il quattordicesimo mese.
3. Risulta necessario fare riferimento unicamente agli elenchi dei pagamenti pubblicati sul sito web della Direzione Centrale della Finanza locale, in quanto non risulta sufficiente, per eseguire il controllo, il solo diritto del Comune a percepire le risorse ma occorre l’effettiva erogazione dei fondi.
4. Oggetto del controllo è il rendiconto, secondo il/i modello/i ministeriale/i pubblicati dalla Direzione Centrale con Circolare FL 13/2015 richiamata nel comunicato del 24 maggio 2016, successivamente modificati con Circolare F.L. 10/2018, debitamente compilati e sottoscritti dai responsabili del Servizio Finanziario, dei Servizi Sociali e dall’Organo di Revisione economico finanziario, nonché ogni altro elemento utile che le Autorità ritengano pertinente alla gestione delle risorse attribuite (es: eventuali contratti stipulati o accordi raggiunti con cooperative o associazioni, fatture dei fornitori, mandati di pagamento, la pubblicazione sul sito web di cui al successivo punto 5, e così via).
5. Nel caso in cui i comuni utilizzano i fondi assegnati contestualmente con fondi del Bilancio Comunale, il rendiconto deve riferirsi soltanto alle risorse erogate dal Ministero dell’Interno.
6. I controlli vanno eseguiti sulle somme percepite dai Comuni, indipendentemente agli anni d’imposta a cui si riferiscono (principio di cassa),
7. L’eventuale comunicazione delle Autorità di Governo in merito alla mancata utilizzazione o parziale utilizzazione delle risorse, oppure a impieghi per finalità diverse da quelle indicate dalla citata Circolare del F.L. 10/2017, comporterà, per il Comune inadempiente, il recupero delle somme attribuite per la parte non utilizzata ovvero utilizzata per finalità diverse dagli scopi per i quali sono attribuiti i fondi del 5 per mille dell’IRPEF.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Irpef 5 per mille, le assegnazioni disposte nell’anno 2020

Pubblicati dal Ministero dell’Interno gli elenchi dei comuni che hanno ricevuto contributi nell’anno 2020. Rendiconti trasmessi dai comuni che hanno ricevuto contributi per importi superiori a 20.000 Euro per l’anno finanziario 2018. Anno d’imposta 2017.

 

 Elenco comuni assegnatari del contributo del 5 per mille Irpef 2020
 Secondo elenco comuni assegnatari del contributo del 5 per mille Irpef 2020
 Terzo elenco comuni assegnatari del contributo del 5 per mille Irpef 2020
 Quarto elenco comuni assegnatari del contributo del 5 per mille Irpef 2020
 Quinto elenco comuni assegnatari del contributo del 5 per mille Irpef 2020
 Sesto elenco comuni assegnatari del contributo del 5 per mille Irpef 2020
 Rendiconto 2020 del comune di Rosà
 Rendiconto 2020 del comune di Tavullia
 Rendiconto 2020 del comune di Casalecchio di Reno
 Rendiconto 2020 del comune di Genova
 Rendiconto 2020 del comune di Genova
 Rendiconto 2020 del comune di Casalecchio di Reno

5 per mille, in Gazzetta il DPCM su modalità e termini di accesso al riparto

È stato pubblicato in G.U. n. 231 del 17 settembre 2020 il DPCM del 23 luglio 2020, recante “Disciplina delle modalità e dei termini per l’accesso al riparto del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche degli enti destinatari del contributo, nonché delle modalità e dei termini per la formazione, l’aggiornamento e la pubblicazione dell’elenco permanente degli enti iscritti e per la pubblicazione degli elenchi annuali degli enti ammessi”.
Per ciascun esercizio finanziario, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d’imposta precedente, una quota pari al cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche è destinata, in base alla scelta del contribuente, anche al sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente.
L’accesso dei comuni al riparto del contributo del cinque per mille non è subordinato ad una preventiva domanda di accreditamento. Ai comuni spettano le quote del cinque per mille IRPEF dei contribuenti che in essi risiedono e che hanno apposto la propria firma nell’apposito riquadro dei modelli di dichiarazione corrispondente alla finalità di cui alla lettera d), del comma 1, dell’art. 1. Gli importi sono ripartiti, nei limiti di quanto stanziato in bilancio sul Fondo di cui all’art. 1, comma 154, della legge 190/2014, con decreto del MEF, tra gli stati di previsione delle amministrazioni interessate, sulla base dei dati comunicati dall’Agenzia delle entrate.
Entro il 30 settembre del secondo esercizio finanziario successivo a quello di impegno, i beneficiari (tra cui i comuni) comunicano alle amministrazioni erogatrici di cui all’art. 13, comma 4, lettere da a) ad e), i dati necessari per il pagamento delle somme assegnate al fine di consentirne l’erogazione entro il termine di chiusura del secondo esercizio finanziario successivo a quello di impegno. Entro il termine di chiusura del secondo esercizio finanziario successivo a quello di impegno, le amministrazioni erogatrici di cui al comma 1 effettuano il pagamento del contributo a favore degli enti beneficiari, sulla   base   degli   elenchi   all’uopo   predisposti dall’Agenzia delle entrate. I beneficiari destinatari delle quote – quindi, anche i comuni – redigono, entro un anno dalla ricezione delle somme, un apposito rendiconto, accompagnato da una relazione illustrativa, dal quale risulti, in modo chiaro, trasparente e dettagliato, la destinazione e l’utilizzo delle somme percepite, utilizzando il modulo disponibile sul sito istituzionale delle amministrazioni competenti. I rendiconti e le relative relazioni dovranno essere trasmesse, entro trenta giorni dalla data ultima prevista per la compilazione, all’amministrazione competente alla erogazione delle somme, per consentirne il controllo. Gli enti che hanno percepito contributi di importo inferiore a 20.000 euro non sono tenuti, salva espressa richiesta dell’amministrazione, all’invio del rendiconto e della relazione, che dovranno comunque essere redatti entro un anno dalla ricezione degli importi e conservati per 10 anni. I beneficiari del contributo del cinque per mille non possono. utilizzare le somme a tale titolo percepite per coprire le spese di pubblicità sostenute per campagne di sensibilizzazione sulla destinazione della quota del cinque per mille, a pena di recupero del contributo.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Rendicontazione importi 5 per mille dell’IRPEF

La Direzione centrale della finanza locale del Ministero dell’interno, con comunicato del 9 settembre 2020, fornisce le istruzioni e chiarimenti circa le modalità di utilizzo e rendicontazione delle somme concernenti il 5 per mille dell’IRPEF spettanti ai comuni interessati, relative all’anno d’imposta 2018 anno finanziario 2019, già accreditate agli enti, in conformità agli importi evidenziati nel sito dell’Agenzia delle Entrate (elenchi degli ammessi e degli esclusi con indicazione delle scelte e degli importi pubblicati in data 22 luglio 2020).
Per quanto riguarda la compilazione e la trasmissione del rendiconto e della relazione illustrativa si rinvia alle disposizioni contenute nelle circolari n. 12 del 30 maggio 2019 e n. 10 del 12 marzo 2018.
Per i comuni che hanno ricevuto contributi pari o superiori a 20.000 Euro, la documentazione dovrà essere trasmessa esclusivamente in via telematica, mentre per i comuni che hanno ricevuto contributi inferiori a 20.000 resta l’obbligo di compilare il rendiconto e la relazione utilizzando i modelli inseriti in allegato e conservarli agli atti del proprio Ufficio per almeno dieci anni anche per successivi controlli e ispezioni operati dalle competenti Prefetture – Uffici Territoriali del Governo.
Il rendiconto e la relazione illustrativa dovranno essere compilati entro l’anno successivo alla corresponsione dei contributi secondo quanto stabilito dal D.P.C.M del 23 aprile 2010 modificato e integrato dal D.P.C.M. del 7 luglio 2016. Il rispetto dei termini rappresenta un elemento fondamentale per valutare un corretto utilizzo del contributo erogato.
Si ricorda, infine, l’obbligo di pubblicazione del rendiconto e della relazione illustrativa sul proprio sito internet stabilito nell’articolo 8 del decreto legislativo n. 111 del 3 luglio 2017.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION