Skip to content

Svincolo fondo perdite società partecipate

Con deliberazione n. 25/2021, la Corte dei conti, Sez. Sicilia, fornisce chiarimenti in merito alla possibilità dell’Ente di riacquistare la disponibilità delle somme accantonate qualora la partecipata abbia ripianato la perdita in un momento non contestuale all’approvazione del bilancio. Nel merito, i giudici contabili hanno ricordato che la norma di cui all’articolo 21 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), prevede che, qualora un organismo partecipato presenti un risultato di esercizio negativo che non venga immediatamente ripianato, l’Ente locale partecipante è tenuto ad accantonare, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, l’importo corrispondente in apposito fondo vincolato del bilancio di previsione dell’anno successivo. Viene, dunque, creata una relazione diretta tra le perdite registrate dagli organismi partecipati e la consequenziale contrazione degli spazi di spesa effettiva disponibili per gli enti proprietari a preventivo, con l’obiettivo di una maggiore responsabilizzazione degli enti locali nel perseguimento della sana gestione degli organismi partecipati. Come precisato dalla giurisprudenza contabile, “il meccanismo dell’accantonamento risponde all’esigenza di consentire una costante verifica delle possibili ricadute delle gestioni esternalizzate sui bilanci degli enti locali e si pone quindi nell’ottica dalla salvaguardia degli equilibri finanziari presenti e futuri degli enti stessi. L’ente obbligato ad effettuare l’accantonamento in occasione della redazione del preventivo solo dopo la certificazione del risultato negativo, anche prima dell’approvazione del bilancio d’ esercizio della partecipata, pur senza esservi espressamente obbligato dall’art. 21 del D.Lgs. 175 del 2016, ben potrebbe valutare di procedere prudenzialmente ad accantonamenti, se dal monitoraggio sull’andamento della gestione societaria dovessero emergere perdite non ancora certificate (cfr. la deliberazione n. 127/2018/PAR Sez. Liguria). Le citate disposizioni prevedono anche che le somme accantonate nel fondo vincolato in questione tornino nuovamente nella disponibilità dell’ente partecipante (e possano cioè essere destinate alla copertura di spese effettive) qualora il medesimo ripiani le perdite di esercizio o dismetta la partecipazione, oppure il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Lo stesso effetto si realizza ove le perdite conseguite in esercizi precedenti siano ripianate dagli stessi soggetti partecipati, cioè siano riassorbite attraverso la gestione successiva (cfr. Sez. Liguria, deliberazione n. 24/2017/PAR). Pur in presenza degli accantonamenti in argomento, pertanto, il “soccorso finanziario” nei confronti degli organismi partecipati si ritiene permanga del tutto precluso allorché si versi nella condizione di reiterate perdite di esercizio, presa in considerazione dall’articolo 6, comma 19, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con disposizione confermata dall’art. 14, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016.
Per quanto riguarda, invece, le modalità di “liberazione” dell’avanzo accantonato corrispondente alla quota del fondo perdite per le società partecipate, la Sezione ricorda che le stesse sono disciplinate anche dalla regola generale di cui all’art. 46, comma 3, D.lgs. 118 del 2011, secondo cui il vincolo apposto sui fondi confluiti nella missione “fondi e accantonamenti” può essere rimosso solo quando la spesa potenziale cui è preordinato non può più verificarsi. Lo svincolo della quota accantonata non può che coincidere con quello in cui ha effettivamente luogo la copertura da parte della società delle perdite, ottenuta attraverso l’utilizzo delle proprie riserve o di nuovi finanziamenti dei soci, anche, eventualmente, per mezzo la modifica del capitale sociale. La copertura, invece, non può essere definita effettiva, con conseguente mancata integrazione del presupposto normativamente richiesto, se la perdita è stata solo “rinviata a nuovo” dalla partecipata. La liberazione delle risorse accantonata presuppone, quindi, l’esercizio di un adeguato controllo della partecipante sull’evoluzione della situazione contabile della società e che l’esito delle verifiche effettuate abbia escluso la reiterazione di nuovi risultati di esercizio negativi, registrandosi, all’opposto, un’inversione della precedente tendenza.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION
Condividi:
Per più informazioni... contattaci:

Altri articoli