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Superbonus per gli interventi realizzati dall’Associazione sportiva negli spogliatoi dell’immobile affidato in gestione dal Comune

È ammesso l’accesso al Superbonus in relazione alle spese sostenute dall’Associazione sportiva per la realizzazione di interventi ammissibili relativi all’immobile o parte di esso adibito a spogliato, affidato in gestione dal Comune in base ad una Convenzione. Il chiarimento arriva dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 114 del 16 febbraio 2021.
L’articolo 119 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, c.d. decreto Rilancio, convertito, con modificazione, dalla legge n. 77/2020, ha introdotto, come noto, disposizioni che disciplinano la detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, spettante nella misura del 110 per cento delle spese stesse a fronte di specifici interventi finalizzati alla efficienza energetica (ivi inclusa la installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici) nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (cd. Superbonus) effettuati su unità immobiliari residenziali. Le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto del Superbonus sono indicati nei commi da 1 a 8 del citato articolo 119 del decreto Rilancio, mentre l’ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale è delineato nei successivi commi 9 e 10. In particolare, l’ambito soggettivo di applicazione del Superbonus delineato dal comma 9 dell’articolo 119 del decreto che alla lettera e) prevede che le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano anche «agli interventi effettuati», dalle «associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi». L’Agenzia, nel richiamare la circolare n. 24/E del 2020, ricorda che ai fini della applicazione della norma, ciò che rileva è il sostenimento delle spese relative agli interventi ammessi dalla normativa in esame da parte dei predetti soggetti, sia proprietari che meri detentori dell’immobile in virtù in un titolo idoneo, al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio, nonché la destinazione dell’immobile “a spogliatoio” per lo svolgimento della proprie attività. Nel caso in esame, l’Agenzia ritiene che la Convenzione stipulata tra Comune e Associazione per la gestione del Palazzetto dello sport costituisca titolo idoneo a consentire all’Associazione medesima l’applicazione della disposizione fiscale relativa al Superbonus. Ciò in quanto il sistema di protocollazione adottato dal Comune è idoneo a garantire che l’Associazione istante abbia la disponibilità giuridica e materiale dell’impianto sportivo a far data dal 25 giugno 2019, vale a dire prima del sostenimento delle spese relative agli interventi ammessi all’agevolazione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION
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