Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con apposito avviso, fornisce chiarimenti in merito alle procedure di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori di pubblica utilità. In considerazione degli effetti dell’attuale situazione epidemiologica sull’organizzazione e lo svolgimento delle procedure selettive di cui di cui all’articolo 1, comma 447, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di garantire la tempestiva assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori di pubblica utilità destinatari delle medesime procedure, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici potranno svolgere le procedure di reclutamento del personale interessato in autonomia. Al riguardo, si rappresenta che per effetto dell’articolo 24 del DPCM 2 marzo 2021 sono consentite le prove selettive dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni nei casi in cui è prevista la partecipazione di un numero di candidati non superiore a trenta per ogni sessione o sede di prova, fermo restando il rispetto del protocollo di svolgimento dei concorsi adottato dal Dipartimento della funzione pubblica il 3 febbraio 2020 e validato dal Comitato tecnico-scientifico ai sensi dell’articolo 1, comma 10, lettera z) del DPCM 14 gennaio 2021. Si evidenzia, altresì, che l’articolo 1, comma 292, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ha previsto modalità semplificate di assunzione per i lavoratori sopra richiamati da inquadrare nei profili professionali delle aree o categorie per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell’obbligo. Da ultimo si ricorda che il termine fissato dall’articolo 1, comma 495, della legge 145/2018 per usufruire delle deroghe di carattere ordinamentale e finanziario per le assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori rientranti nell’ambito di applicazione della previsione normativa è stato prorogato al 31 marzo 2021 dalla legge 178/2020.