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Spetta al Vice l’indennità prevista per il sindaco dichiarato decaduto

La Corte dei conti, Sez. Liguria, con deliberazione n. 4/2021 chiarisce che nel caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, spetta al vicesindaco, che lo sostituisce e che assume la reggenza dell’ente fino alle nuove elezioni, l’indennità nella misura stabilita per il sindaco. Nel caso di specie, l’Ente istante rappresenta che, a seguito delle consultazioni elettorali per l’elezione del Consiglio regionale, il sindaco del Comune è stato proclamato consigliere regionale, con conseguente decadenza dalla carica. Alla luce del fatto che, a norma dell’art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, nel caso di decadenza del sindaco il vicesindaco è chiamato a svolgere le funzioni di quest’ultimo fino a nuove elezioni, nonché del possibile slittamento delle consultazioni elettorali a causa della contingente emergenza sanitaria, l’Ente chiede di sapere se è possibile attribuire al vice l’indennità prevista per il sindaco, secondo la misura riportata nella tabella A del D.M. n. 119/2000. La Sezione, aderendo all’orientamento della giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, parere n. 501/2001), ritiene che al vicesindaco, carica istituzionalizzata dall’art. 46, comma 2, del TUEL, vada corrisposta, nel periodo di reggenza, in luogo di quella determinata ai sensi degli artt. 3, comma 6, e 4 del DM n. 119/2000, l’indennità nella misura stabilita per il sindaco. Lo stesso trattamento spetta al vicesindaco nel periodo di reggenza della carica a seguito della sospensione del sindaco disposta per le cause previste degli artt. 10 e 11 del d.lgs. n. 235/2012 (che hanno rivisto la disciplina in materia di incandidabilità, anche presso enti locali, abrogando gli art. 58 e 59 del TUEL), fino alla cessazione di tali misure o, nel caso di pronuncia di decadenza, fino all’elezione del nuovo sindaco. Al contrario, l’attività di ordinaria supplenza del sindaco, assente per motivi temporanei (l’assenza o impedimento previsti dal comma 2 dell’art. 53), non comporta l’attribuzione al vicesindaco dell’indennità spettante al sindaco, trattandosi di ordinario esercizio di funzioni pertinenti alla sua carica, per le quali l’art. 4 del DM n. 119/2000 ha stabilito una misura dell’indennità di funzione già più elevata di quella attribuita agli assessori.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION