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Spetta al Consiglio la nomina del Presidente del Collegio dei revisori

L’articolo 57 ter, del Decreto Legge n.124 del 2019, attribuisce la facoltà di scelta del presidente del collegio dei revisori esclusivamente all’organo consiliare dell’ente locale anche nella situazione di dimissioni del presidente in carica e di consensuale scambio dei ruoli con altro componente. È quanto precisato dal Ministero dell’Interno – Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali – in risposta ad una richiesta di parere in merito al possibile avvicendamento, richiesto dal presidente del collegio dei revisori con altro componente del collegio, nell’incarico medesimo. Nel caso specifico, il presidente in carica ha manifestato l’intenzione di dimettersi per motivi personali e di salute e di scambiare il suo ruolo con altro componente del collegio.
Nel merito, il Ministero rammenta che sulla materia è intervenuta la normativa di cui dalla lettera b) dell’articolo 57 ter, del D.L. n. 124/2019, convertito con la legge 19 dicembre 2019, n.157, (in vigore dal 25 dicembre 2019), che ha modificato la previgente disposizione normativa dell’articolo 16, comma 25, del D.L. n. 138/2011, aggiungendo il comma 25 bis. Tale comma prevede che, negli organi di revisione in composizione collegiale, la scelta del componente con funzioni di presidente spetti al consiglio dell’ente. La facoltà di scelta del componente con funzioni di presidente è rimessa esclusivamente all’organo consiliare dell’ente locale anche, come nel caso in esame, nella situazione di dimissioni del presidente in carica e di consensuale scambio dei ruoli con altro componente. Pertanto, è necessario che il consiglio dell’ente locale deliberi formalmente, manifestando la volontà di scelta del nuovo presidente, previa verifica dei requisiti richiesti in capo al revisore individuato che, dovrà essere iscritto all’elenco 2021 e tra i soggetti inseriti nella fascia 3, formata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministero dell’Interno n.23 del 2012. In conclusione, risulta imprescindibile il momento della previa valutazione, nella scelta del revisore da incaricare come presidente del collegio, dei requisiti summenzionati, prima della deliberazione di scelta del nuovo presidente.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION