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Sottoscrizione contratto collettivo integrativo in mancanza di certificazione dell’organo di revisione

In merito alla possibilità, o meno, di dare automaticamente corso alla sottoscrizione definitiva di un contratto collettivo integrativo qualora l’organo di controllo non abbia formulato rilievi entro il termine di 15 giorni, l’ARAN con parere CFL 110 del 4/11/2020 ha rilevato che, ai sensi dell’art. 8, comma 6 del CCNL del 21 maggio 2018, trascorsi quindici giorni dal momento del ricevimento del testo dell’ipotesi di accordo da parte del soggetto preposto al controllo, senza rilievi di quest’ultimo, previa autonoma verifica dei contenuti dell’ipotesi di accordo con particolare riferimento al profilo della rispondenza degli stessi alle direttive a suo tempo impartite, l’organo di governo competente dell’ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto collettivo integrativo.
Dal tenore letterale della citata disposizione contrattuale, si evince che la procedura negoziale di secondo grado non prevede, nel caso di carenza dei rilievi del soggetto preposto al controllo, la formazione di una sorta di silenzio-assenso vincolante al quale consegua l’automatica autorizzabilità della sottoscrizione definitiva del contratto collettivo integrativo da parte dell’organo di governo.
Pertanto, l’organo di governo dovrebbe adottare sempre comportamenti improntati alla massima prudenza ed in particolare potrebbe, ad esempio, attendere o sollecitare il parere dell’organo di controllo, anche dopo la scadenza del termine stabilito.
L’organo di governo potrebbe autorizzare la sottoscrizione del contratto collettivo integrativo, anche in mancanza della necessaria certificazione dell’organo di controllo, ma solo se, assumendosi la relativa responsabilità, sia effettivamente in grado di dimostrare e certificare il rispetto dei vincoli di competenza o di carattere economico-finanziario stabiliti dalla legge nonché l’assenza di contrasto con nome imperative o con la delega negoziale conferita dal CCNL alla contrattazione decentrata integrativa.
In proposito, si deve ricordare infatti che l’art. 40, comma 3-quinquies, del d.lgs.n.165/2001 e s.m.i., con una disposizione di natura imperativa, espressamente dispone: “Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale o che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione”.
Tale precetto non può non riguardare e non vincolare anche le decisioni dell’organo di governo in considerazione del particolare ruolo che è chiamato a svolgere nell’ambito della procedura contrattuale.
La disciplina contrattuale è finalizzata ad assicurare la sollecita conclusione del procedimento negoziale di secondo livello, ma certamente non può essere intesa nel senso di espropriare di ogni potestà di valutazione e di decisione l’organo di governo, nel senso di imporgli comportamenti illegittimi e come tali suscettibili di dar luogo anche a forme di responsabilità per danno erariale.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION