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Sostituzione revisore dimissionario prima dello spirare del termine di preavviso

L’ente può procedere alla nomina del nuovo revisore senza aspettare il decorso effettivo del termine di 45 giorni previsto per la prorogatio dell’incarico e come preavviso delle dimissioni. È questa la risposta fornita dal Dipartimento per gli Affari interni e Territoriali del Ministero dell’Interno ad un quesito posto da un Ente in merito alla possibilità di procedere alla sostituzione del revisore dimissionario, in relazione all’avvenuta procedura di estrazione a sorte per il rinnovo del revisore dei conti, nonché alla possibilità di considerare la prorogatio come momento indefettibile per la decorrenza delle dimissioni volontarie.
Il Ministero ricorda che l’organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali, a norma dell’articolo 235 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, duri in carica tre anni e, alla scadenza, può essere prorogato per non più di quarantacinque giorni, in virtù delle norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3, comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6 del decreto-legge 16 maggio 1994, n.293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n.444. Al fine di consentire il rinnovo dell’organo di revisione entro il termine di scadenza dell’incarico, l’articolo 5, comma 2, del Regolamento approvato con decreto del Ministro dell’Interno n.23 del 2012, ha previsto che gli enti locali debbano dare comunicazione di tale scadenza alla Prefettura della provincia di appartenenza almeno due mesi prima della scadenza stessa per permettere alla Prefettura di procedere all’estrazione per tempo. Ciò premesso, questo Ufficio ritiene che le disposizioni normative sopra menzionate non siano tra loro contrastanti, infatti la prorogatio è un istituto che può essere considerato a favore degli organi amministrativi, nel caso di scadenza dei termini naturali, ma non è un obbligo né occorre attendere il decorso effettivo dello stesso prima di procedere alla sostituzione dell’organo di revisione che, nel caso di specie, ha rassegnato le dimissioni poco prima la scadenza del mandato. Pertanto, si ritiene che codesto ente ha correttamente proceduto alla richiesta alla Prefettura competente al sorteggio, in considerazione della prossima sostituzione dell’organo di revisione e che il sorteggio effettuato sia valido.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION
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