La sottoscrizione di una transazione che non comporti oneri per il comune non necessita di previo riconoscimento di debiti fuori bilancio. Qualora, invece, vi sia nella transazione una definizione anche di rapporti debitori e creditori tra i soggetti stipulanti potrebbe essere opportuno il previo riconoscimento dei debiti fuori bilancio quando gli stessi non siano presenti nella contabilità dell’ente e sempre se sussiste un’utilità per il comune stesso. È quanto affermato dalla Corte dei conti, Sez. Lazio, deliberazione. n. 48/2021/PAR, in risposta ad una richiesta di parere di un Ente che chiede di sapere se sia necessario procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio connesso ad una valorizzazione urbanistica concessa in sede transattiva, posto che la stessa non comporta esborso monetario da parte del Comune ma, in futuro, gli introiti di oneri da urbanizzazione. Nel caso di specie, l’accordo transattivo trae origine da una vicenda giudiziaria che non ha interessato il Comune istante, ma coinvolte l’ente medesimo nel cui territorio ricade il bene immobile oggetto della controversia. Ne consegue che in nessun caso l’attività negoziale potrebbe essere riconducibile all’art. 194 lettera a) che è utilizzabile solo nel caso in cui la sentenza veda tra le parti il comune che riconosce il debito. Le sentenze intercorse tra altri soggetti non possono, infatti, costituire titolo per riconoscere un debito fuori bilancio per un comune che a tali sentenze sia rimasto estraneo. Tale assunto è valido anche se la transazione avesse, per le altre parti, causa nella sentenza passata in giudicato. La transazione che l’ente vorrebbe sottoscrivere rappresenta, per quanto risulta dalla richiesta, un contratto attivo per il comune che ne ricaverebbe futuri oneri di urbanizzazione. La stessa, pertanto, potrebbe essere stipulata senza procedere al riconoscimento del debito, poiché non vi è esborso di denaro. Qualora vi fossero, invece, oneri connessi alla transazione non previsti nel bilancio dell’ente, e fosse perciò necessario procedere ad un riconoscimento di debito, la Sezione ritiene applicabile l’art. 194, lettera e). La procedura è utilizzabile in presenza di debiti non già esistenti nel bilancio comunale, con conseguente obbligo di preliminare riconoscimento (SSRR in spec. comp. 37/2020) e valutando l’utilità che deriverebbero all’ente stesso.