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Società in house: sulla nomina del revisore legale dei conti decide il giudice ordinario

Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia riguardante la nomina del revisore legale dei conti di una società a totale o parziale partecipazione pubblica, anche nel caso in cui la società stessa sia costituita secondo il modello del c.d. in house providing. È quanto ribadito dal TAR Sicilia, sezione II, sentenza 24 dicembre 2021, n. 3609.

La scelta del paradigma privatistico per la realizzazione delle finalità perseguite dalla pubblica amministrazione comporta l’applicazione del regime giuridico proprio dello strumento societario adoperato. Da ciò deriva che gli atti di nomina e revoca di amministratori e sindaci delle società a totale o parziale partecipazione pubblica devono essere configurati come manifestazione di una volontà essenzialmente privatistica, e che le azioni ad essi relative devono essere sottoposte alla giurisdizione del giudice ordinario, anche nel caso in cui le società stesse siano costituite secondo il modello del c.d. in house providing” (Cass. civ., Sez. un., ord. 1° dicembre 2016, n. 24591) (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 14 febbraio 2019, n. 432). Il Collegio ritiene che ciò valga anche per la nomina del revisore legale.

Del resto lo stesso d.lgs. n. 39/2010 che viene in considerazione nella vicenda all’esame ha portata generale per tutte le imprese e non solo per quelle pubbliche. Ne consegue che le questioni relative alla nomina del revisore legale restano attribuite alla giurisdizione ordinaria.

Nel caso di specie, la circostanza che il Comune abbia fatto un avviso pubblico per sollecitare la presentazione di candidature all’incarico di revisore legale presso la società in house, non trasforma la procedura in una selezione di tipo concorsuale e non vale a spostare la giurisdizione in favore del giudice amministrativo proprio perché si tratta di atti (la nomina e la revoca del revisore legale) aventi – anche nelle società a partecipazione pubblica o in house – natura privatistica e non di provvedimenti amministrativi; natura che non muta per il fatto che tra i soci della società via sia un soggetto pubblico.

Ed invero sebbene le società in house costituiscano articolazioni della pubblica amministrazione da cui promanano, ciò non implica che anche sotto ogni altro profilo l’adozione del paradigma organizzativo societario che caratterizza tali società sia irrilevante e che le regole proprie del diritto societario siano inoperanti: “sarebbe illogico postulare che la scelta di quel paradigma privatistico per la realizzazione delle finalità perseguite dalla pubblica amministrazione sia giuridicamente priva di conseguenze, ed è viceversa del tutto naturale che quella scelta, ove non vi siano specifiche di[s]posizioni in contrario o ragioni ostative di sistema, comporti l’applicazione del regime giuridico proprio dello strumento societario adoperato” (Cass. civ., Sez. un., 27 marzo 2017, n. 7759).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

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