Il Ministero dell’economia e delle finanze ha pubblicato il decreto del 14 ottobre 2021, concernente le modalità semplificate di elaborazione della situazione patrimoniale da allegare al rendiconto di gestione degli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, che rinviano la contabilità economico-patrimoniale. Il presente decreto abroga e sostituisce il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali, del 10 novembre 2020.
La delibera di giunta concernente la decisione di avvalersi della facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale ai sensi dell’art. 232, comma 2, del TUEL, deve essere trasmessa alla Banca dati unitaria delle Amministrazioni pubbliche (BDAP) di cui all’art. 13 della legge n. 196 del 2009. Considerato che gli enti che non tengono la contabilità economico patrimoniale non possono elaborare il bilancio consolidato, tale delibera rappresenta anche l’esercizio della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato di cui all’art. 233-bis, comma 3, del TUEL.
I comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che non tengono la contabilità economico patrimoniale ai sensi dell’art. 232, comma 2, del TUEL, sono tenuti a trasmettere alla BDAP il rendiconto comprensivo della situazione patrimoniale semplificata, secondo lo schema previsto per lo stato patrimoniale nell’allegato 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011, e non inviano i seguenti allegati e documenti contabili relativi al rendiconto:
a. il conto economico,
b. l’allegato h) concernente i costi per missione,
c. i moduli economici e patrimoniali del piano dei conti integrato.