Con deliberazione n. 5/2021, la Corte dei conti, Sez. Abruzzo, in risposta ad un ente (avente popolazione di 1200 abitanti) in merito alla possibilità di ricorrere ad una selezione ai sensi dell’art. 110, comma 1, del Tuel, da destinare alla copertura della posizione di responsabile del servizio del settore tecnico, ribadisce che nel rispetto della previsione dell’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le pubbliche amministrazioni soddisfano le esigenze connesse al fabbisogno ordinario mediante assunzioni esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato secondo le procedure di reclutamento previste dal precedente articolo 35. Le assunzioni previste dall’articolo 110 comma 1 del Tuel (ipotesi di copertura di posti «di ruolo» di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione) hanno un loro specifico regime, con limiti assunzionali propri, desumibili dalle stesse disposizioni, la cui concreta individuazione e verifica non può che essere attribuita alle responsabili valutazioni dell’Ente. La definizione in concreto dei limiti assunzionali in esame è rimessa alle valutazioni generali dell’Ente chiamato a gestire il fabbisogno di personale a tempo determinato in sede regolamentare complessivamente considerato nei limiti previsti dall’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, pari al 20 per cento del personale a tempo indeterminato e ciò in quanto la previsione del limite del 30 per cento della dotazione organica prevista dall’articolo 110 comma 1 del Tuel vale esclusivamente per le qualifiche dirigenziali (gli incarichi di cui all’art. 110 comma 1 del d.lgs. 267/2000 sono esclusi dal limite del lavoro flessibile previsto dall’art. 9 comma 28 del d.l. 78/2010). Da ciò discende che per gli incarichi di contratto non dirigenziali, in assenza di una norma derogatoria ai principi generali, si applica l’articolo 23, comma 1, del suddetto d.lgs. n. 81 del 2015.