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Segretari, la quota dei diritti di rogito si calcola sullo stipendio effettivamente percepito

La Corte dei conti, Sez. Friuli Venezia Giulia, con Deliberazione n 33/2021, in riscontro ad una richiesta di parere di un Comune, volta a conoscere se la locuzione stipendio in godimento prevista dal comma 2-bis dell’art. 10 del Dl. n. 90/2014 implichi o meno che il calcolo del quinto vada rapportato allo stipendio annuo tabellare teorico senza raffrontarlo all’effettivo periodo di servizio svolto, ha evidenziato che la locuzione “stipendio in godimento” contenuta nella disposizione dell’art. 10, comma 2bis, del DL n. 90/2014 vada intesa nel senso che il calcolo del quinto dello stipendio vada commisurato al periodo di effettivo servizio svolto. L’incertezza del Sindaco istante si fonda su posizioni interpretative divergenti tra la giurisprudenza contabile da un lato, supportata peraltro dal Consiglio di Stato che, ritiene che le amministrazioni pubbliche non possano erogare trattamenti accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese; dall’altro, invece, difformi sono gli orientamenti della giurisprudenza civile e amministrativa più risalente e ondivaga.
Secondo la Sezione, dopo aver ricostruito il quadro di riferimento in cui si collocano le disposizioni in materia di diritti di rogito e allineandosi alle conclusioni cui è pervenuta la magistratura contabile a partire dalla Sezione delle Autonomie n. 15/2008 e dal Consiglio di Stato n. 5183/2015, ribadisce che le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese. La locuzione “stipendio in godimento”, quale elemento per la determinazione della quota dei diritti di rogito che comuni o province devono corrispondere al segretario comunale o provinciale deve intendersi, anche secondo il principio di buon andamento stabilito nell’art. 97 cost., nell’ammontare effettivamente dovuto al dipendente per l’anno solare e non come stipendio tabellare annuo e non può essere inteso come retribuzione spettante in astratto, atteso che esso è goduto in quanto è maturato a seguito ed in virtù della prestazione di servizio effettivamente svolta. Diversamente, se la quota in parola venisse correlata ad un importo annuale astratto emergerebbe il rischio di corrispondere una remunerazione discordante con lo stato di fatto, nonché, con i criteri di corrispettività che contraddistinguono la retribuzione da riferirsi al periodo di tempo in cui è prestata l’attività lavorativa.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION
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