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Scelta del Presidente del collegio dei revisori e rispetto della parità di genere

Il Ministero dell’Interno, con il parere del 10 novembre 2021, fornisce chiarimenti in merito all’applicazione del principio della equa rappresentanza di genere per la scelta del Presidente del collegio dei revisori.

A parere del Ministero, le disposizioni di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n.246” e alla legge n.215 del 2012, recante: “Disposizioni per il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni” non sembrerebbero applicabili nei confronti dell’organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali la cui composizione e le relative modalità di scelta e di nomina sono tassativamente disciplinate dalla legge, senza possibili spazi per l’autonomia statutaria o regolamentare dell’ente. Poiché, l’organo di revisione economico-finanziaria, collegiale negli enti di maggiore dimensione, anche se definito organo dell’ente locale non elettivo, è un organo di verifica e vigilanza della regolarità contabile finanziaria ed economica della gestione e, come tale, collocato in un ruolo di terzietà verso l’ente, come si rileva dalle funzioni attribuite ai sensi dell’articolo 239 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali e dal rafforzamento del ruolo ad opera dell’articolo 3, del decreto legge n.174 del 2012, non sembra ravvisarsi un presunto contrasto delle richiamate disposizioni normative e regolamentari in materia di scelta dei revisori con quelle di cui alle norme citate o il presunto mancato rispetto del principio di equa rappresentanza di genere affermato dalla stessa legge.

Laddove il legislatore dovesse ritenere di inserire l’obbligatorietà del rispetto della rappresentanza di genere nell’organo di revisione collegiale si dovrebbe comunque rettificare il sistema di scelta dei revisori, attualmente in uso basato, sull’estrazione a sorte dei nominativi dall’elenco dei revisori degli enti locali, previa valutazione che tale modifica avrebbe in funzione del numero degli iscritti, degli enti locali interessati e anche del limite degli incarichi di cui all’articolo 238 del testo unico 267 del 2000.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

 

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