Scade martedì 15 settembre 2020, il termine per la richiesta di accesso alle risorse per l’annualità 2021 finalizzate alla realizzazione di
- investimenti di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
- investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
- investimenti di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell’ente.
Per effetto dell’articolo 46 del recente dl 104/2020, le risorse disponibili sono significativamente aumentate:
- 350 milioni è l’importo stanziato in origine dalla legge di bilancio 2019 (art. 1, comma 38, lett. a). Gli enti beneficiari saranno individuati entro il 15 novembre con apposito decreto del Ministero dell’interno;
- si aggiungono poi, sempre con riferimento al 2021, ulteriori 900 milioni stanziati con il recente “decreto agosto” (art. 46, comma 1, lett. a), finalizzati allo scorrimento della graduatoria relativa alle richieste pervenute per il 2021 e ritenute ammissibili.
- lo stesso dispositivo di scorrimento della graduatoria delle richieste per il 2021 si applica ai contributi aggiuntivi per 1.750 mln. di euro relativi al 2022 stanziati dallo stesso art. 46 (che si aggiungono ai 450 mln. già stanziati).
Gli enti beneficiari degli incrementi di cui alle lettere b. e c. saranno individuati dal Ministero dell’interno con successivo comunicato da emanarsi entro il 31 gennaio 2021. Nei successivi 10 giorni i comuni beneficiari dello scorrimento della graduatoria 2021 dovranno confermare l’interesse al contributo. Il Ministero dell’interno provvederà a formalizzare le assegnazioni relative alle quote incrementali 2021 e 2022 con proprio decreto entro il 28 febbraio 2021.
Le richieste che saranno presentate entro il termine del 15 settembre 2020 consentiranno l’accesso al complesso delle risorse sopra indicate per un totale di 3 mld. di euro.
Sul sito del Ministero dell’interno – Direzione centrale finanza locale è disponibile il decreto contenente il “Modello di certificazione informatizzato” con il quale i comuni comunicano la richiesta di contributi che dovrà essere compilata esclusivamente in modalità telematica.
Per le opere pubbliche il cui costo è uguale o superiore a 1.000.000 di euro è necessario disporre, al momento della richiesta, di un livello di progettazione utile per attivare le procedure di affidamento dei lavori.
Questa sottolineatura, recata dal citato DM Interno, non può intendersi come prescrizione di uno specifico livello di progettazione (condizione non prevista da alcuna norma primaria), bensì come richiamo nei confronti degli enti beneficiari a privilegiare interventi con cantierabilità coerente con i termini di affidamento dei lavori prescritti dalle norme in questione e di seguito riepilogati.
La richiesta deve contenere le informazioni riferite alla tipologia dell’opera e al codice unico di progetto (CUP), nonché ad eventuali forme di finanziamento concesse da altri soggetti sulla stessa opera. La richiesta di contributo deve riferirsi a opere inserite in uno strumento programmatorio.
Ciascun Comune può inviare richieste (anche articolate in più di un intervento) nel limite massimo di:
- 1.000.000 di euro per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti,
- 2.500.000 euro per i comuni con popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti;
- 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti.
I lavori dovranno essere affidati, a decorrere dalla data di emanazione del rispettivo decreto di assegnazione:
- entro sei mesi per le opere con costo fino a 100.000 euro;
- entro dieci mesi per le opere il cui costo è compreso tra 100.001 euro e 750.000 euro;
- entro quindici mesi per le opere il cui costo è compreso tra 750.001 euro e 2.500.000 euro;
- entro venti mesi per le opere il cui costo è compreso tra 2.500.001 euro e 5.000.000 di euro.
I suddetti termini sono aumentati di tre mesi qualora l’ente beneficiario del contributo si avvalga degli istituti della centrale unica di committenza (CUC) o della stazione unica appaltante (SUA). Qualora l’entità delle richieste pervenute superi l’ammontare delle risorse disponibili, l’attribuzione è effettuata a favore degli enti che presentano la minore incidenza del risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, risultanti dai rendiconti della gestione del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento, assicurando, comunque, ai comuni con risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, negativo, un ammontare non superiore alla metà delle risorse disponibili. (Fonte IFEL).