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Sblocco salario accessorio: approvato l’emendamento al Decreto PA

Nel corso dell’esame di conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni”, c.d. Decreto PA, è stato approvato l’emendamento che consente il superamento del blocco del salario accessorio dei dipendenti dei Comuni e Città Metropolitane, che ha causato l’aggravarsi della sperequazione retributiva tra il personale degli enti locali e quello delle altre PPAA.

Sarà infatti possibile aumentare il Fondo per il salario accessorio di una determinata percentuale stabilita dalla norma, incentivando così la produttività e favorendo percorsi di crescita professionale. In particolare, il nuovo comma 1-bis dell’art. 14, introdotto nel corso dell’esame referente, prevede che, a decorrere dall’anno 2025, al fine di armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, nel rispetto nel rispetto dei valori soglia di spesa previsti dall’articolo 33, commi 1, 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell’equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall’organo di revisione, possono incrementare, in deroga al limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio.

L’incremento potrà essere effettuato  sino al conseguimento di una incidenza delle somme destinate alla componente stabile del predetto fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell’anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali, non superiore al 48 per cento.

La possibilità di aumentare i fondi sarà legata alla condizione finanziaria dei singoli enti; solo le amministrazioni in equilibrio o con bilanci solidi potranno effettivamente beneficiare della rimozione del tetto di spesa. Restano esclusi gli enti in dissesto e/o in piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

Ai fini del controllo della spesa di cui al Titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le amministrazioni dovranno indicare, in sede di rilevazione dei dati del Conto annuale, la maggiore spesa sostenuta derivante dall’incremento delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale e la misura del rapporto percentuale conseguito in attuazione di quanto previsto dal presente comma. In caso di mancata rilevazione in sede di Conto annuale dei dati previsti dal precedente periodo, è indisponibile per la contrattazione integrativa un importo pari al 25 per cento delle risorse incrementali, fino alla regolarizzazione di tale adempimento.

 

La redazione PERK SOLUTION

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