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Sanzione unica per le violazioni reiterate

In tema di ICI e di IMU, nell’ipotesi di più violazioni per omesso o insufficiente versamento dell’imposta relativa ad uno stesso immobile, derivanti da identici accertamenti riferiti a più annualità successive, si irroga una sanzione unitaria determinabile anche da parte del giudice in sede processuale. La Corte di Cassazione, con ordinanza del 18/7/2022, n. 22477/5, ha evidenziato che il regime della continuazione attenuata, previsto dall’art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997, consente l’irrogazione di un’unica sanzione, pari alla sanzione base aumentata dalla metà al triplo. I giudici di Piazza Cavour hanno, inoltre, affermato che la disposizione contenuta nel citato articolo si applica anche in campo processuale. Infatti quando sono pendenti più giudizi, non riuniti, anche dinanzi a giudici diversi e sempre con riferimento a una serie di violazioni suscettibili di unificazione, il giudice, ove ne sussistano i presupposti, può procedere ad una ricostruzione unitaria dell’intera serie di violazioni, rideterminando quindi la sanzione unica dovuta. Nel caso di specie, al contrario, la Commissione tributaria regionale, dopo aver riconosciuto l’applicazione del cumulo, ne ha demandato l’applicazione al Comune anziché procedere autonomamente alla relativa rideterminazione.

 

La redazione PERK SOLUTION

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