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Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti promiscui, calcolo della soglia dei 200.000 euro

L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 492 del 21 ottobre 2020, fornisce chiarimenti in merito alla determinazione della soglia di 200.000 euro annui, ai fini dell’applicazione della procedura prevista dall’art. 17-bis del D.Lgs. n. 241/1997, nel caso in cui il committente (ente non commerciale pubblico o privato) effettui contratti di appalto “promiscui”, riferiti all’acquisto di servizi comuni di tipo generale, funzionali sia all’attività istituzionale sia a quella commerciale.
Come noto, l’art. 4 del D.L. n. 124/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, c.d. decreto fiscale, ha introdotto al D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, l’art. 17-bis, ai sensi del quale il committente che affida il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo  superiore a 200.000 euro a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente, deve richiedere alle imprese appaltatrici   – subappaltatrici affidatarie copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali per i lavoratori dipendenti direttamente impiegati nei lavori o servizi. Gli enti non commerciali (pubblici e privati), come chiarito dalla circolare 12 febbraio 2020, n. 1/E, non sono tenuti all’applicazione dell’articolo 17-bis limitatamente all’attività istituzionale di natura non commerciale svolta.
Affinché l’articolo 17-bis in esame trovi applicazione è necessario, tra l’altro, che il contratto di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati siano “caratterizzati da un prevalente utilizzo di manodopera”. Con riferimento al concetto di “prevalenza”, la cui portata risulta decisiva in caso di stipula di contratti misti di affidamento del compimento di opere e servizi, nonché ai contratti di affidamento di opere, con la circolare n. 1/E del 2020, l’Agenzia ha precisato che al fine di determinare la prevalenza, occorre fare riferimento al rapporto tra la retribuzione lorda riferita ai soli percettori di reddito di lavoro dipendente e assimilato (numeratore) – stante l’espresso richiamo contenuto nel comma 1 dell’articolo 17-bis agli articoli 23 e 24 del d.P.R. n. 600 del 1973 – e il prezzo complessivo dell’opera o dell’opera e del servizio nel caso di contratti misti (denominatore).
Nell’ipotesi di contratti “promiscui”, ai fini del calcolo della soglia di euro 200.000 annui, l’articolo 17-bis troverà applicazione qualora il rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi relativi all’attività commerciale (numeratore) e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi (denominatore), moltiplicato per il costo annuo pattuito per l’affidamento all’impresa del compimento di servizi generali funzionali sia all’attività istituzionale sia a quella commerciale, risulti di importo complessivo superiore ad euro 200.000. Tale rapporto va determinato con riferimento ai ricavi del periodo d’imposta precedente a quello di inizio di esecuzione del contratto promiscuo. Resta fermo che, al superamento della soglia come sopra determinata, gli obblighi previsti dall’articolo 17-bis in esame si applicheranno con riferimento all’intero contratto.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION
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