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Ristoro ai Comuni della perdita di gettito per riclassificazione immobili adibiti alle operazioni e ai servizi portuali

È stato emanato ed è in attesa di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale il Decreto 22 dicembre 2020 concernente l’erogazione del contributo per il ristoro ai Comuni della perdita di gettito a seguito della riclassificazione degli immobili adibiti alle operazioni e ai servizi portuali. Come noto, i commi 578-582 della legge 205/2017 (legge di bilancio 2018) hanno introdotto sostanziali modifiche concernenti i nuovi criteri di attribuzione della categoria catastale per specifiche tipologie di beni immobili ubicati nei porti. Le disposizioni sono dirette a censire, a decorrere dal 2020, nella categoria catastale E1, come immobili a destinazione particolare (assimilati a fari, stazioni, ecc.), e quindi esentati ex lege dal pagamento dell’IMU, le banchine e le aree scoperte adibite alle operazioni e ai servizi portuali nei porti di rilevanza economica nazionale ed internazionale rientranti in un’Autorità di sistema portuale, anche se affidati in concessione a privati, nonché le aree adibite al servizio passeggeri, compresi i crocieristi. Sono inoltre assoggettati alla medesima disciplina le connesse infrastrutture ferroviarie e stradali nonché i depositi ivi ubicati, a condizione che siano strettamente funzionali alle operazioni ed ai servizi portuali, secondo quanto indicato nelle autorizzazioni rilasciate dalla competente autorità di sistema portuale. Inoltre, è prevista la possibilità di presentare, da parte degli intestatari catastali di tali immobili o dai concessionari, sin dal 1° gennaio 2019, ma con effetti fiscali comunque decorrenti dal 1° gennaio 2020, atti di aggiornamento ai fini della revisione del classamento. Al ristoro della perdita di gettito IMU da parte dei Comuni interessati, il comma 582 della legge di bilancio 2018 ha previsto un contributo, a decorrere dal 2020, nell’importo massimo di 9,35 milioni di euro. Entro il 30 aprile 2021 si procederà alla rettifica in aumento o in diminuzione dei contributi erogati (sempre nel limite massimo di 11 milioni di euro) a seguito della verifica effettuata sulla base dei dati comunicati dall’Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2021, concernenti le rendite definitive determinate sulla base degli atti di aggiornamento fatti nel 2018 e delle rendite iscritte in catasto dal primo gennaio 2019.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION