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Ristori minori entrate IMU per i soggetti non residenti titolari di pensione

Il Ministero dell’Interno, con comunicato del 2 luglio 2021, informa che è stato firmato il 24 giugno 2021 il Decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente il «Riparto in favore dei comuni del fondo di cui all’articolo 1, comma 49, della legge 30 dicembre 2020, n.178». Il relativo avviso è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il decreto prevede il riparto in favore dei comuni di risorse per l’ammontare di 8.758.232,84 euro, destinate a ristorare i comuni a fronte delle minori entrate derivanti dall’applicazione dell’imposta municipale propria nella misura della metà e della tassa sui rifiuti avente natura di tributo o della tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, in misura ridotta di due terzi, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, come previsto dall’articolo 1, comma 48, della citata legge n.178 del 2020.
Il ristoro delle minori entrate di spettanza comunale è stato stimato sulla base delle informazioni desumibili dalla Banca dati immobiliare del Dipartimento delle Finanze che integra i dati catastali con altri dati di natura fiscale tra cui gli importi dei versamenti IMU (deleghe mod. F24). Ai fini della determinazione del riparto sono stati selezionati in primo luogo i dati disponibili per il Dipartimento delle Finanze, relativi agli immobili a uso abitativo posseduti da soggetti (italiani) non residenti che fruiscono di una pensione in regime di convenzione internazionale, escludendo le abitazioni che risultano locate o concesse in comodato. In caso di possesso di più abitazioni è stato considerato come parzialmente esente l’immobile con maggiore base imponibile ai fini IMU, considerato che l’agevolazione riguarda una sola abitazione. L’impatto dell’esenzione è stato poi valutato considerando le aliquote al momento vigenti in ciascun comune alla base imponibile degli immobili agevolati, come sopra individuati.

Allegato A – Riparto ristoro per ciascun comune
Allegato B – Nota Metodologica

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION
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