Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 4 marzo 2021, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l’anno 2021.
Il testo, secondo quanto si legge nel comunicato del Governo, dispone che le elezioni previste nell’anno in corso si svolgano in una data compresa tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021. Il provvedimento è stato adottato tenuto conto del perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e dell’esigenza di evitare fenomeni di assembramento, nonché di assicurare che le operazioni di voto si svolgano in condizione di sicurezza per la salute dei cittadini, anche in considerazione della campagna vaccinale in corso.
Dal rinvio sono interessate, nello specifico:
- le elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali previste tra il 15 aprile e il 15 giugno 2021;
- le elezioni suppletive per i seggi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica dichiarati vacanti entro il 31 luglio 2021;
- le elezioni amministrative nei comuni i cui organi sono stati sciolti per fenomeni di infiltrazione mafiosa, anche se già indette, mediante integrale rinnovo del procedimento dì presentazione delle liste e delle candidature;
- le elezioni amministrative a seguito dell’annullamento delle elezioni degli organi delle amministrazioni comunali in alcune sezioni, anche se già indette;
- le elezioni amministrative nei comuni i cui organi devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza, se le condizioni che ne rendono necessario il rinnovo si verificano entro il 27 luglio 2021;
- le elezioni degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario, anche se già indette, e quelle relative agli organi elettivi per i quali entro il 31 luglio 2021 si verificano le condizioni che ne rendono necessario il rinnovo.
Il decreto stabilisce che per l’anno 2021, limitatamente alle elezioni comunali e circoscrizionali, il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste e candidature sia ridotto a un terzo.
Infine, si detta la disciplina dello svolgimento delle operazioni di voto, previste su due giornate (domenica dalle ore 7 alle 23 e lunedì dalle ore 7 alle 15), nonché dello spoglio delle schede e dell’ordine dello scrutinio.