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Rimozione del vincolo sul prezzo di cessione di immobili di E.R.P. convenzionata

Il vincolo per la determinazione del prezzo di cessione delle singole unità abitative, contenuto in una convenzione di cui all’articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, può essere rimosso esclusivamente dietro corrispettivo secondo quanto previsto dall’articolo 31, comma 49-bis, della legge 28 dicembre 1998, n. 448. Lo ha precisato la Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 116 del 14.09.2020, in risposta ad un quesito in merito alla rimozione del vincolo sul prezzo di cessione di alcuni alloggi di edilizia residenziale pubblica convenzionata, confermando quanto già espresso dalla stessa Sezione nella precedente deliberazione n. 368/2019.
Ricordiamo che il nuovo testo del comma 49-bis dell’art. 31, come modificato dall’art. 25-undecies del D.L. 119/2018 (decreto fiscale 2019), prevede la possibilità di rimozione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all’articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, per la cessione del diritto di proprietà o per la cessione del diritto di superficie, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, stipulati a richiesta delle persone fisiche che vi abbiano interesse, anche se non più titolari di diritti reali sul bene immobile, e soggetti a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari, per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unità in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del corrispettivo risultante dall’applicazione del comma 48 del presente articolo. Detta percentuale è da stabilirsi, anche con eventuali riduzioni in funzione della residua durata del vincolo. In pendenza della rimozione dei vincoli il contratto di trasferimento dell’immobile non produce effetti limitatamente alla differenza tra il prezzo convenuto e il prezzo vincolato. L’eventuale pretesa di rimborso della predetta differenza si estingue con la rimozione dei vincoli secondo le modalità previste.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION
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