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Rimessa alla Corte Costituzionale la questione di legittimità sull’esclusione dei diritti di rogito per i segretari degli Enti con dirigenti

Con Ordinanza del 15 luglio 2021, il Tribunale di Lucca ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 10, comma 2-bis, D.L n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni in Legge n. 114 del 2014, nella parte in cui tale norma, anche in combinato disposto con il comma 1, limita l’attribuzione di una quota dei diritti di rogito spettanti ai segretari comunali che non abbiano qualifica dirigenziale o che prestino servizio in enti locali privi di personale con qualifica dirigenziale, anziché prevederla per tutti i segretari comunali e provinciali.
Il Giudice ha ritenuto la norma in contrasto e in violazione dei principi di cui all’art. 3 della Cost., tanto sotto il profilo dell’uguaglianza, quanto sotto il profilo della ragionevolezza, agli artt. 36 e 97 della Cost., nonché dei principi di certezza del diritto e di legittimo affidamento, anche in considerazione di quanto stabilito dall’art. 37 del CCNL dei Segretari, e, infine, per violazione dell’art. 77 della Cost.
L’art. 10 del d.l. n. 90/2014 ha modificato la norma attributiva della potestà rogatoria ai segretari comunali e la disciplina dei compensi connessi a tale attività, creando non poche difficoltà agli operatori degli Enti locali. La norma, infatti, dopo aver modificato la disciplina della destinazione e della ripartizione dei proventi dei diritti di segreteria incassati dai Comuni e dalle Province, ha previsto che una quota dei proventi dell’attività di rogito debba essere attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento, “negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale”.
La formulazione letterale della disposizione ha generato incertezze applicative concernenti la corretta individuazione dell’ambito applicativo in relazione al significato della locuzione “negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale”; incertezze che hanno originato richieste di parere ad alcune Sezioni regionali di controllo che si sono pronunciate in direzioni diverse.
La Sezione Autonomie della Corte dei conti, con deliberazione numero 21/SEZAUT/2015/QMIG del 04.06.2015 ha risolto una questione di massima enunciando il principio di diritto secondo il quale “…i diritti di rogito competono ai soli segretari di fascia C”. La Corte ha posto a fondamento di tale decisione la ratio della disposizione individuata in un contemperamento di interessi “che, a fronte delle esigenze di maggiori entrate degli enti (soddisfatta dalla totale devoluzione dei proventi da rogito all’ente), vede recessivo quello particolare del segretario comunale, fatta salva l’ipotesi della fascia professionale e della condizione economica che meno garantisca il singolo segretario a livello retributivo”.
La questione della spettanza, o meno, ai segretari di fascia A e B dei diritti di rogito – nei limiti ed alle condizioni previste dal richiamato comma 2-bis -, è stata azionata in sede civile da alcuni segretari comunali. L’esito comune a tutti i ricorsi al Giudice ordinario in veste di Giudice del lavoro è stato quello di un riconoscimento di tale diritto. Detto giudice, attenendosi al dato letterale della norma e alla ratio della stessa (perequativa, per il segretario di fascia C; sostanzialmente recuperatoria rispetto alle potenziali spettanze riconoscibili in sedi con dirigenza, per gli altri Segretari, che operano all’interno di un ente in cui non vi sono dipendenti con funzioni dirigenziali) ha ritenuto di individuare due categorie di Segretari Comunali destinatari dei diritti di rogito: i Segretari privi di qualifica dirigenziale (ovvero quelli di fascia C) e i Segretari appartenenti alle altre due fasce superiori (A e B) a condizione che nell’ente locale di appartenenza non vi siano dipendenti con qualifica di dirigente.
Successivamente, la Sezione Autonomie, con deliberazione n. 18/SEZAUT/2018/QMIG del 24 luglio 2018, in riforma del primo principio di diritto espresso nella delibera 21/SEZAUT/2015/QMIG, alla luce della previsione di cui all’art. 10 comma 2-bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ha enunciato il principio di diritto secondo il quale i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, competono ai segretari comunali di fascia C nonché ai Segretari comunali appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

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