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Rimborso degli oneri sostenuti relativi alle commissioni straordinarie degli enti sciolti per infiltrazioni mafiose

La Direzione Centrale della Finanza Locale, con comunicato del 4 dicembre 2024, ricorda che la legge 27 dicembre 2006, n.296, ha previsto all’articolo 1, comma 704, che, a decorrere dall’anno 2007, gli oneri relativi alle commissioni straordinarie di cui all’articolo 144 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, sono posti a carico dello Stato, che provvede al rimborso a favore degli enti locali previa presentazione della relativa richiesta.

Al riguardo,  comunica che con decreto dirigenziale del 3 dicembre 2024 è stato disposto a favore degli enti che hanno trasmesso l’apposita certificazione entro tale data il pagamento, a rimborso, della spesa sostenuta per il funzionamento della commissione straordinaria. Per quanto attiene le certificazioni che perverranno successivamente, si procederà al rimborso nel corso dei mesi aprile/maggio 2025. Il rimborso in esame ha riguardato saldi anno 2024 e precedenti e/o l’acconto per l’anno 2024.

Entro il prossimo 15 aprile 2025 tutti gli enti la cui gestione commissariale sarà ancora in corso, dovranno produrre una certificazione a preventivo (allegato mod. A) nella quale siano riepilogate le spese da sostenersi nell’intero anno 2025, al fine di provvedere all’erogazione di un primo acconto per l’annualità 2025. Parimenti sono tenuti a presentare il rendiconto delle spese sostenute tramite invio della predetta certificazione a consuntivo (allegato mod. B – opportunamente integrata da copia del verbale di proclamazione del sindaco neoeletto) gli enti in cui la gestione commissariale è terminata nel corso dell’anno 2024 nonché gli enti in cui la gestione commissariale è terminata nel corso degli anni precedenti e che risultano, ad oggi, ancora inadempienti.

La mancata presentazione del certificato di rendiconto delle spese, comporta l’obbligo di restituzione delle somme già erogate a titolo di acconto.

La certificazione e le varie comunicazioni devono essere trasmesse a mezzo PEC all’indirizzo finanzalocale.prot@pec.interno.it.

Eventuali adeguamenti dei compensi ai componenti delle Commissioni straordinarie devono essere tassativamente accompagnati da copia del decreto prefettizio di rideterminazione dei compensi stessi. Al fine della certificazione degli oneri sostenuti per la commissione straordinaria, la Direzione riporta il parere ultimo espresso dalla Direzione Centrale per le Autonomie di questo Ministero, in occasione di apposito quesito formulato da un altro ente locale, in riferimento alla durata della commissione straordinaria:

”… che il sindaco neo eletto assume tutti i poteri e le funzioni inerenti alla carica sin dal momento della proclamazione e conseguentemente si ritiene inammissibile la permanenza in capo alla commissione straordinaria dei poteri deliberativi sugli atti dì competenza della giunta. Si osserva, altresì, che l’avvenuto svolgimento delle consultazioni elettorali deve intendersi evento preclusivo dell’attività deliberativa della commissione riferita alla competenza consiliare, anche nel caso in cui la non ancora intervenuta proclamazione della elezione del consiglio comunale determina una condizione di temporanea carenza dell’organo assembleare. Solamente nel caso assolutamente eccezionale di atti per la cui adozione la legge fissi termini improrogabili e dalla cui omessa adozione nei termini conseguano rilevanti danni per l’ente locale, è ipotizzabile un intervento dei commissari volto a garantirne transitoriamente la persistente funzionalità nel periodo di transizione verso la nuova amministrazione …”.

Si ricorda che ai sensi dell’articolo 1, comma 704, della legge n.296 del 2006, gli importi rimborsati devono essere destinati dagli enti locali a spese di investimento. Allegati al presente comunicato i modelli che devono essere scaricati e successivamente ritrasmessi, debitamente compilati, di seguito riportati:

 

Allegati
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