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Rimborso degli oneri sostenuti relativi alle Commissioni straordinarie degli Enti sciolti per infiltrazioni mafiose

La Direzione centrale della Finanza Locale comunica che, in attuazione dell’art. 1, comma 704 della legge n. 296/2006, è stato disposto a favore degli enti che hanno trasmesso l’apposita certificazione entro tale data il pagamento, a rimborso, della spesa sostenuta per il funzionamento della commissione straordinaria. Per quanto attiene le certificazioni che perverranno successivamente, si procederà al rimborso nel corso del mese di ottobre 2024. Il rimborso in esame ha riguardato saldi degli anni precedenti e/o l’acconto per l’anno 2024. Gli importi rimborsati devono essere destinati dagli enti locali a spese di investimento.

Entro il prossimo 30 settembre 2024 tutti gli enti la cui gestione commissariale sarà ancora in corso, dovranno produrre una certificazione a preventivo (allegato mod. A) nella quale siano riepilogate le spese da sostenersi nell’intero anno 2024, al fine di provvedere all’erogazione di un primo e/o secondo acconto per l’annualità 2024. Parimenti sono tenuti a presentare il rendiconto delle spese sostenute, tramite invio della predetta certificazione a consuntivo (allegato mod. B – opportunamente integrata da copia del verbale di proclamazione del sindaco neoeletto) gli enti in cui la gestione commissariale termina nel corso dell’anno 2024 nonché gli enti in cui la gestione commissariale è terminata nel corso degli anni precedenti e che risultano, ad oggi, ancora inadempienti.

La mancata presentazione del certificato di rendiconto delle spese, comporta l’obbligo di restituzione delle somme già erogate a titolo di acconto. La certificazione e le varie comunicazioni devono essere trasmesse a mezzo PEC all’indirizzo finanzalocale.prot@pec.interno.it. Eventuali adeguamenti dei compensi ai componenti delle Commissioni straordinarie dovranno essere tassativamente accompagnati da copia del decreto prefettizio di rideterminazione dei compensi stessi.

Al fine della certificazione degli oneri sostenuti per la commissione straordinaria e alla durata della commissione straordinaria, la Direzione Centrale ricorda ”… che il sindaco neo eletto assume tutti i poteri e le funzioni inerenti alla carica sin dal momento della proclamazione e conseguentemente si ritiene inammissibile la permanenza in capo alla commissione straordinaria dei poteri deliberativi sugli atti dì competenza della giunta. Si osserva, altresì, che l’avvenuto svolgimento delle consultazioni elettorali deve intendersi evento preclusivo dell’attività deliberativa della commissione riferita alla competenza consiliare, anche nel caso in cui la non ancora intervenuta proclamazione della elezione del consiglio comunale determina una condizione di temporanea carenza dell’organo assembleare. Solamente nel caso assolutamente eccezionale di atti per la cui adozione la legge fissi termini improrogabili e dalla cui omessa adozione nei termini conseguano rilevanti danni per l’ente locale, è ipotizzabile un intervento dei commissari volto a garantirne transitoriamente la persistente funzionalità nel periodo di transizione verso la nuova amministrazione …”.

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