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Rilievi della Corte dei conti sulla mancata quantificazione della cassa vincolata

La Corte dei conti, Sez. Piemonte, con deliberazione n. 134/2020/SRCPIE/PRSE, a seguito dell’esame istruttorio condotto sui rendiconti 2017 e 2018 del Comune, ha rilevato, tra l’altro, l’assenza di una quota vincolata del fondo cassa. che è apparsa incongruente con l’importo delle riscossioni in competenza di parte capitale, pari ad euro 222.388,71, rispetto ai relativi pagamenti, di euro 69.425,44. Dalla risposta complessiva dell’Ente e dall’esame dei dati contabili è emerso che al 31.12.2018 la cassa vincolata non era pari a zero, come dichiarato dall’Organo di revisione. Invero, nell’ambito delle entrate riscosse sul titolo 4 si rinvengono euro 159.450,00, relativi a contributi agli  investimenti da Amministrazioni pubbliche, accertati e riscossi nel 2018. Alla luce della natura di questa tipologia di entrata, al 31.12.2018, si sarebbe dovuto riscontrare un vincolo di cassa su le suddette entrate derivanti da trasferimenti. In merito il Collegio ha richiamato il punto 10 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4/2) che disciplina la contabilizzazione dell’utilizzo degli incassi vincolati degli enti locali. In particolare, nel punto 10.2 è specificato che “nel corso della gestione, in considerazione della natura libera o vincolata degli incassi e pagamenti, indicata a cura dell’ente nei titoli di incasso e di pagamento ai sensi degli articoli 180, comma 3, lettera d), e 185, comma 2, lettera i), del TUEL, il tesoriere distingue la liquidità dell’ente in parte libera e parte vincolata”. Inoltre, il punto 10.6 ha previsto che “All’avvio dell’esercizio 2015, contestualmente alla trasmissione del bilancio di previsione o, in caso di esercizio provvisorio, contestualmente alla trasmissione del bilancio provvisorio da gestire e dell’elenco dei residui, gli enti locali comunicano formalmente al proprio tesoriere l’importo degli incassi vincolati alla data del 31 dicembre 2014. L’importo della cassa vincolata alla data del 1° gennaio 2015 è definito con determinazione del responsabile finanziario, per un importo non inferiore a quello risultante al tesoriere e all’ente alla data del 31 dicembre 2014, determinato, dalla differenza tra i residui tecnici al 31 dicembre 2014 e i residui attivi riguardanti entrate vincolate alla medesima data”.
La riportata normativa, non solo, ha introdotto un obbligo di ricostruzione della cassa vincolata al 1° gennaio 2015, ma contiene anche una prescrizione finalizzata a garantire l’indicazione da parte degli enti, nel corso della gestione, della natura vincolata o libera degli incassi e dei pagamenti che consenta al tesoriere di distinguere la liquidità in parte libera e parte vincolata. Ciò sarà rilevante sia in relazione all’utilizzo delle entrate vincolate sia per consentire, a fine esercizio, al tesoriere di avere contezza della sussistenza e della consistenza della cassa vincolata dell’ente.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION
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