Il 25 novembre 2021 l’Assemblea della Camera ha approvato la proposta di legge A.C. 1356 recante modifiche al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni in materia di status e funzioni degli amministratori locali, di semplificazione dell’attività amministrativa e di finanza locale. Il provvedimento è passato all’esame del Senato. Nella seduta del 4 novembre 2021 è stato conferito mandato ai relatori e riferire in senso favorevole all’Assemblea sul testo risultante dalle modifiche approvate in sede referente.
Il testo approvato dall’Assemblea – all’esito dell’esame in sede referente – reca le seguenti disposizioni:
– articolo 1: nel novellare l’articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 39/2013, dispone che a coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali (lett a). L’articolo in esame integra la disposizione vietando anche il conferimento degli incarichi amministrativi di vertice negli enti di diritto privato in controllo pubblico. Attualmente il citato articolo 3, comma 1, dispone, sempre in caso di condanna, l’inconferibilità degli incarichi dirigenziali (lett. c) e di
amministratore (lett. d) di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale. La disposizione in esame estende l’inconferibilità anche agli incarichi amministrativi di vertice degli enti di diritto privato in controllo pubblico.
– articolo 2: introduce una semplificazione contabile per i comuni con meno di 5.000 abitanti, per i quali viene eliminato l’obbligo di effettuare il controllo di gestione previsto dal comma 1 dell’articolo 196 del TUEL.
– articolo 3: eleva da due a tre il limite dei mandati consecutivi per i sindaci dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (come attualmente consentito ai comuni fino a 3.000 abitanti). Per i sindaci dei comuni con 5.000 o più abitanti rimane il limite di due mandati consecutivi. Inoltre, viene definito il divieto di terzo mandato (o di quarto mandato per in comuni sotto soglia) una causa di incandidabilità e non di ineleggibilità.
Autore: La redazione PERK SOLUTION