In riferimento all’indennità di funzione spettante agli amministratori locali ex art. 82, comma 1, TUEL, la Sezione conferma i precedenti approdi giurisprudenziali ribadendo la riduzione della metà dell’indennità nei confronti del lavoratore dipendente che non abbia richiesto l’aspettativa non retribuita prevista dall’art. 81 TUEL, risultando irrilevante la tipologia del rapporto di lavoro, il numero di ore settimanali svolte e la simultanea convivenza del rapporto di lavoro dipendente con il rapporto di lavoro autonomo. Tale disciplina si applica anche ai rapporti di lavoro che presentano le caratteristiche indicate nell’art. 2, comma 1, del d.lgs. 81/2015 (jobs act). Diversamente l’art. 82, comma 1, TUEL non troverà applicazione ai rapporti di parasubordinazione o di collaborazione previsti dall’art. 409, n. 3, c.p.c. e ai contratti di lavoro a progetto ex artt. 61 e ss. del d.lgs. n. 276/2003 (normativa applicabile ratione temporis per i contratti a progetto in essere al 25 giugno 2015). È quanto ribadito dalla Corte dei conti, Sez. Basilicata, con deliberazione n. 43/2020.