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Riconoscimento incentivi tecnici al Direttore dell’esecuzione in caso di affidamento tramite CUC

Si può ritenersi ammissibile, in linea con il vigente panorama legislativo, il riconoscimento degli incentivi tecnici (di cui al citato art. 113), in capo al direttore dell’esecuzione, purché “…appositamente nominato…” e, previo esperimento a monte di una gara d’appalto, anche nell’ipotesi in cui l’ente si è avvalso per dell’espletamento e la gestione della procedura ad evidenza pubblica della Centrale Unica di Committenza (CUC). È quanto ribadito dalla Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 111 del 10.09.2020, in risposta ad una richiesta di parere di un Comune in merito alla possibilità di riconoscere al Direttore dell’esecuzione, appositamente nominato, l’incentivo tecnico di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, alla luce dei suoi rilevanti compiti strettamente connessi alla gara, non eseguita in prima persona dal Comune medesimo. Il Collegio segnala e fa proprie le conclusioni alle quali è giunta la Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna con la recente deliberazione n. 30/2020/PAR, laddove precisa che nel caso in cui l’ente “…proceda mediante un soggetto aggregatore non può dirsi di per sé preclusivo al riconoscimento di incentivi per funzioni tecniche, come è possibile evincere dalla norma contenuta nel secondo comma dell’art. 113, per la quale “Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale”; il che, dunque, non esclude la possibilità per l’Ente di stanziare e destinare una quota percentuale del fondo ai dipendenti interni che operino nell’ambito della centrale di committenza (cfr., Corte conti, Sez. reg. contr., Veneto n. 72/2019/PAR; Lombardia n. 185/2017/PAR, SRC Toscana n. 19/2018/PAR)…”.
Fermo rimanendo l’indefettibile presupposto dell’esperimento, a monte, di una “gara”, poiché in mancanza di tale requisito non può esservi l’accantonamento delle risorse nel fondo, ai sensi del secondo comma dell’art. 113, l’incentivo potrà dirsi spettante:

a) se l’Ente abbia stanziato somme per far fronte agli oneri di cui all’art. 113, comma 1,;

b) se, in concreto, sia stato nominato dall’Ente un direttore dell’esecuzione e questi svolga o abbia svolto le funzioni relative a contratti di servizi o forniture.

Rimane altresì fermo che l’applicabilità degli incentivi, nell’ambito dei contratti di affidamento di servizi e forniture, è, peraltro, contemplata soltanto “nel caso in cui sia nominato il direttore dell’esecuzione”, inteso quale soggetto autonomo e diverso dal RUP. Tale figura interviene soltanto negli appalti di forniture o servizi di importo superiore a 500.000 euro.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

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