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Riapprovazione del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione in caso di mancato accantonamento del FAL

La Corte dei conti, Sez. Piemonte, deliberazione n. 152/2021/SRCPIE/PRSE, nell’esaminare la relazione dell’Organo di revisione sul rendiconto dell’esercizio 2019 di un Comune ha rilevato diverse criticità, tra le quali il mancato accantonamento del fondo anticipazione di liquidità nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019 ed al 31 dicembre 2020, con la conseguente errata determinazione delle relative quote disponibili, ancorché l’ente abbia in corso un piano di restituzione di un’anticipazione di liquidità ex D.L. n. 66/2014 di euro 65.500,00, il cui debito residuo di parte capitale al 30/04/2021 ammonta ad euro 54.051,41.
La Sezione, dopo aver ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, ricorda che l’art. 52, del DL n. 73/2021, emanato in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 80 del 29 aprile 2021, detta nuove disposizioni per la rappresentazione contabile nei bilanci di previsione e nei rendiconti della gestione del FAL; modifiche recepite nel principio contabile della contabilità finanziaria, di cui all’allegato 4/2 al D.lgs. n. 118 del 2021 (par. 3.20-bis) in occasione del tredicesimo correttivo apportato con D.M. del 1° settembre 2021.
Per effetto delle modifiche, gli enti locali sono tenuti: i) ad iscrivere nel bilancio di previsione il rimborso annuale delle anticipazioni di liquidità nel titolo 4 della spesa (riguardante il rimborso dei prestiti); ii) a ridurre, in sede di rendiconto, per un importo pari alla quota annuale rimborsata con risorse di parte corrente, il FAL accantonato ai sensi del comma 1; iii) ad iscrivere la quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del FAL nell’entrata del bilancio dell’esercizio successivo come «Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità»; iv) a dare evidenza, nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione e nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto, della copertura delle spese riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità, che non possono essere finanziate dall’utilizzo del FAL stesso.
La Corte, nel rilevare la non corretta contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità ricevute ai sensi del D.L. n. 66/2014, atteso il mancato accantonamento del relativo fondo e la conseguente alterazione della parte disponibile del risultato di amministrazione, ha “invitato” l’ente alla riapprovazione del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione dell’ultimo rendiconto approvato, provvedendo al ripiano del disavanzo di amministrazione, ai sensi dell’art. 188 del TUEL, ove, a seguito della riapprovazione del suddetto prospetto dimostrativo, emerga una parte disponibile negativa.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

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