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RGS, reclutamento personale mediante procedura di mobilità volontaria

Con la nota prot. n. 45220 del 12/03/2021, la Ragioneria Generale dello Stato fornisce chiarimenti in merito alle procedure di reclutamento per mobilità volontaria, tenuto conto dei profili di natura finanziaria che le medesime procedure assumono, anche intercompartimentali, tra le pubbliche amministrazioni soggetti a regimi vincolistici in materia assunzionale.
Affinché la mobilità possa essere ritenuta neutra da un punto di vista finanziario, è necessario che non generi variazioni nella consistenza numerica dell’organico complessivo delle PA. Tale neutralità è garantita solo qualora le amministrazioni coinvolte siano soggette a regime limitativo assunzionale da turn over. Nel caso, invece, di un regime limitativo delle assunzioni non basato sul turn over, ma su criteri di sostenibilità finanziaria (come delineato dall’intervento normativo di cui all’art. 33 del D.L. n. 32/2019), la mobilità non può considerarsi neutrale; di conseguenza l’ente dovrà attingere dalle proprie facoltà assunzionali ai fini dell’imputazione degli oneri derivanti dalla mobilità.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION
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