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Responsabilità per il Sindaco che omette di richiedere il rilascio del certificato di prevenzione incendi per la scuola comunale

La Corte di cassazione, Sez. III Penale, con Sentenza 28-07-2021, n. 29575, ha confermato la responsabilità in capo al Sindaco pro tempore del Comune per aver omesso di richiedere il rilascio del certificato di prevenzione incendi per la scuola media statale comunale. Dopo la sentenza del Tribunale, il Sindaco ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando la violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al D.Lgs. n. 139 del 2006, art. 16, e art. 20, comma 1, e D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 107, nonchè alla L. n. 19 del 2017, art. 4, e successive integrazioni, sul rilievo che, in spregio al principio di separazione tra le funzioni di indirizzo politico e quelle di gestione, erroneamente era stata configurata la responsabilità dell’imputato, invece di quella del dirigente dell’ufficio tecnico del Comune.
Secondo i giudici, la responsabilità di adempiere agli obblighi stabiliti in materia di prevenzione degli incendi in capo al proprietario degli edifici scolastici gravava, pertanto, sull’imputato, quale Sindaco del Comune e, in ogni caso, trattandosi di materia concernente la pubblica incolumità, il medesimo ne era comunque responsabile.
Più volte la Corte di cassazione ha osservato che anche laddove talune funzioni siano state correttamente delegate al personale dirigente, il Sindaco, in base agli artt. 50 e 54 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, rimane titolare di una posizione di garanzia a tutela dell’incolumità pubblica in quanto, pur essendo privo di poteri di concreta gestione, deve svolgere un ruolo di vigilanza e controllo sull’operato dei suoi dirigenti, e dispone di mezzi idonei a sollecitare gli interventi necessari ad impedire eventi dannosi nonchè del potere sostitutivo di intervento nelle situazioni contingibili e urgenti (Sez. 4, n. 58243 del 26/09/2018, T., Rv. 274950). La distinzione operata dall’art. 107 T.U.E.L. fra i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, demandati agli organi di governo, e i compiti di gestione attribuiti ai dirigenti – si è in altra occasione precisato, in materia di gestione di rifiuti – non esclude il dovere di attivazione del Sindaco allorchè gli siano note situazioni, non derivanti da contingenti ed occasionali emergenze tecnico-operative, che pongano in pericolo la salute delle persone o l’integrità dell’ambiente (Sez. 3, n. 37544 del 27/06/2013, Fasulo, Rv. 256638).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

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