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Rendita catastale definitiva e termine ordinatorio

La verifica delle caratteristiche degli immobili da parte dell’Agenzia delle Entrate, con conseguente modifica delle risultanze censuarie mediante l’attribuzione di una diversa rendita catastale, può intervenire anche oltre il termine di dodici mesi previsti dall’articolo 1, comma 3, del D.M. n. 701/1994 (cfr. Ordinanza della Corte di Cassazione n. 6218/2020). Secondo la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche (Sentenza del 05/01/2023 n. 4), infatti, la determinazione della rendita catastale definitiva da parte dell’ufficio è soggetta ad un termine di natura ordinatoria anziché perentoria. Nel caso in esame, i giudici marchigiani hanno accolto l’appello dell’Ufficio ribadendo, altresì, che non sia necessario di procedere ad un sopralluogo dell’immobile quando il nuovo classamento consegue ad una denuncia di variazione catastale presentata dal contribuente.

 

La redazione PERK SOLUTION

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