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Rendicontazione dei proventi delle sanzioni derivanti dall’accertamento delle violazioni. Anno 2022

Con la Circolare DAIT n. 25 del 3 marzo 2023, il Ministero dell’interno fornisce istruzioni operative per la rendicontazione 2023 dei proventi delle sanzioni derivanti dall’accertamento delle violazioni, anno 2022.

Come noto, l’art.142, comma 12-quater, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, prevede l’obbligo per ciascun ente locale (comuni, unioni di comuni, province e città Metropolitane) di rendicontare, entro il termine del 31 maggio di ciascun anno, i proventi relativi alle violazioni del Codice della strada dell’esercizio precedente. Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell’Interno del 30 dicembre 2019 sono state impartite disposizioni di dettaglio sul predetto obbligo di rendicontazione e sulle modalità di accesso alla procedura informatica per la trasmissione dei dati.

La compilazione della certificazione, da trasmettere a partire dal 15 marzo 2023 ed entro le ore 23:59 del 31 maggio 2023, non presenta particolari complessità. Sul sito internet della Finanza Locale, nell’area riservata del Sistema Certificazioni Enti Locali (“AREA CERTIFICATI – TBEL, altri certificati”) accessibile dal sito web della Direzione Centrale per la Finanza Locale alla quale, per altri adempimenti, gli enti locali già accedono attraverso un’utenza loro assegnata, è stata aggiunta una sezione dedicata alla gestione applicativa della certificazione in argomento. Il termine del 31 maggio 2023 è da considerarsi perentorio e, in caso di mancato o difforme adempimento, sarà avviata la procedura sanzionatoria prevista dall’art 4 del Decreto interministeriale del 30 dicembre 2019.

Per la compilazione e la trasmissione dei dati relativi ai proventi dell’anno 2022 si rimanda, in via generale, a quanto già disposto per le precedenti annualità con circolari F.L. n. 14 del 9 luglio 2020 e F.L. n. 21 del 20 aprile 2021 consultabili sul sito della Direzione Centrale per la Finanza Locale.

Sussiste l’obbligo di certificazione anche nel caso di proventi zero; in tal caso è prevista una procedura rapida e semplificata per la chiusura e l’invio della rendicontazione.

Nel caso di Comuni appartenenti ad Unione di comuni, ricadendo l’obbligo di rendicontazione in capo all’ Unione, è prevista una procedura rapida in cui il Comune dichiarerà che i proventi saranno rendicontati dall’unione, indicando la denominazione della medesima, mentre l’Unione, in sede di compilazione della rendicontazione indicherà per quali comuni viene resa la rendicontazione. Analoga procedura è prevista in caso di convenzioni tra comuni per l’esercizio associato della funzione con riferimento al comune capofila. Nel caso che l’Unione non svolga il servizio di polizia locale in  forma associata per tutti i comuni aderenti dovrà comunicarlo accedendo alla procedura informatica e indicando, comunque, gli enti associati che dovranno rendicontare ciascuno per la propria quota parte.

 

La redazione PERK SOLUTION

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