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Regole di finanza pubblica per gli enti territoriali: verifiche del rispetto degli equilibri di bilancio

Come noto, le disposizioni introdotte dalla Legge di bilancio n. 243 del 2012, tese a garantire che Regioni ed Enti locali concorrano al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica posti in ambito europeo e strutturati secondo le regole comunitarie, coesistono con le norme aventi fonte nell’ordinamento giuridico-contabile degli enti territoriali, di cui al D.Lgs. n. 118/2011, per garantire un complessivo equilibrio di tipo finanziario. Pertanto, gli enti territoriali hanno l’obbligo di rispettare l’equilibrio sancito dall’art. 9, commi 1 e 1-bis, della legge n. 243, anche quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (art. 10, comma 3, legge n. 243), da interpretare secondo i principi di diritto enucleati dalla Corte costituzionale (n. 247/2017 e n. 101/2018; principi che hanno sottolineato l’esigenza di assicurare la piena disponibilità dell’avanzo di amministrazione agli enti che lo realizzano e del Fondo pluriennale vincolato, nonché della delibera n. 20/SSRRCO/QMIG del 17 dicembre 2019 delle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti.

Con la circolare 15 marzo 2021, n. 8, la RGS ha ricordato che il saldo non negativo di cui all’art. 9 della legge n. 243 del 20122 deve essere conseguito a livello di comparto regionale e nazionale, anche ai fini della legittima contrazione del debito, mentre, a livello di singoli enti, devono essere rispettati esclusivamente gli equilibri di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, così come previsto dall’articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese, con utilizzo avanzi, Fondo pluriennale vincolato e debito). L’informazione è desunta, in ciascun  anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall’allegato 10 del decreto legislativo n. 118 del
2011.

Con la Circolare del 9 febbraio 2024, n. 5, la Ragioneria Generale dello Stato precisa che – al fine di verificare ex ante, a livello di comparto, quale presupposto per la legittima contrazione di debito ai sensi dell’articolo 10 della legge n. 243 del 2012, il rispetto degli equilibri di cui all’articolo 9 della medesima legge, così come declinato al primo periodo del comma 1-bis (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali) e, di conseguenza, il rispetto della sostenibilità del debito (in caso di accensione prestiti da parte del singolo ente) a livello regionale e nazionale – si è provveduto a consolidare i dati di previsione riferiti agli anni 2023-2025 degli enti territoriali per regione e a livello nazionale trasmessi alla BDAP riscontrando, negli anni 2024-2025, il rispetto, a livello di comparto, dell’articolo 9 della legge n. 243 del 2012, così come declinato al primo periodo del comma 1-bis (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali). Al fine di verificare ex post, a livello di comparto, il rispetto dei richiamati equilibri, sono stati esaminati i dati dei rendiconti 2022 degli enti territoriali trasmessi alla BDAP (Banca dati amministrazioni pubbliche) riscontrando il rispetto, a livello di comparto, del saldo di cui al citato articolo 9.

Pertanto, tenendo conto del rispetto per gli anni 2024 e 2025, in base ai dati dei bilanci di previsione 2023-2025, a livello di comparto, dell’equilibrio di cui al richiamato articolo 9, comma 1-bis, della legge n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), la RGS ritiene che gli enti territoriali osservino il presupposto richiesto dall’articolo 10 della richiamata legge n. 243 del 2012, per la legittima contrazione di operazioni di indebitamento nel richiamato biennio 2024-2025, fermo rimanendo anche l’obbligo degli stessi enti territoriali di rispetto degli equilibri finanziari complessivi prescritti dall’ordinamento contabile di riferimento e delle altre norme di finanza pubblica che pongono limiti, qualitativi o quantitativi, all’accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento.

 

La redazione PERK SOLUTION